IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9,
10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita', degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che
utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di
quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attivita' in mare, nonche' delle
attivita' dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del
personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto
dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi
compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego, con le modalita'
individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale,
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso
di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalita'
nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1,lettere a) e b).
Art. 3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici
che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n.
903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e
dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione
collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno,
ovvero ulteriori priorita' rispetto a quelle di cui al comma 1.
Art. 4.
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore nelle
ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche
aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di
riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e
delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il
cui limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22
febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se
cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
Art. 5.
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro,
per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro
notturno.
Art. 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla
prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, e' garantita al
lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
citato comma non risulti applicabile.
Art. 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale
settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione
retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente,
e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai
sensi del comma 1.
Art. 8.
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla consultazione delle
rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali e, in
mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; la consultazione e'
effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di
lavoro.
Art. 9.
Doveri di informazione
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e
il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del
lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che
comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicita' annuale, dell'esecuzione
di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici,
quando esso non sia previsto dal contratto collettivo;tale informativa va estesa alle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di
prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura
un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che
comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2,
appropriate misure di protezione personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori,
quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26
giugno 1990, n. 162.
Art. 12.
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto