Decreto Presidenza della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13
ottobre 1965 - Suppl. ord.)
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Titolo I
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'INDUSTRIA
Capo I
ATTIVITA' PROTETTE
Art. 1
E' obbligatoria
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle
condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non
direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi
e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in
opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i
quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (2).
L'obbligo dell'assicurazione
ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano
direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma
oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale
comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre
obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti
per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano
addetti ai lavori (3);
1) di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali,
le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura,
ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi
prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le
strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera,
manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno
o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione,
collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo
comma;
3) di esecuzione,
manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento
fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la
regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d'acqua, compresi,
nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o
in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione,
manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie
o al loro esercizio;
6) di produzione o
estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas,
dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende
telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di
televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e
condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via
terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di
magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di
rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di
posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione
marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui
all'art. 34 del regio decreteo-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme
per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata
con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della
mitilicoltura, della ostricoltura (4);
13) di produzione,
trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi,
esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai
lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di
dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni
caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali
lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di
piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti
metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle
fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e
torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie
estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del
cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione,
demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di
essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o
delle macellerie;
22) per l'estinzione di
incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco (5);
23) per il servizio di
salvataggio;
24) per il servizio di
vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle
riserve di caccia e pesca (6);
25) per il servizio di
nettezza urbana;
26) per l'allevamento,
riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici
negli acquari;
27) per l'allestimento, la
prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio
dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei
locali cinematografici o teatrali (7);
28) per lo svolgimento di
esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al al n. 5 dell'art. 4.
Sono considerati come
addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in
dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio
direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate
addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le
quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate
dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando
lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Sono altresì considerate
addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone
le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal
datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione
di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività
lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori
appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato
(8).
Non rientrano nell'assicurazione
del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o
forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da
agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali
ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo dei presente decreto (9).
________
(1) V.
sent. della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
("Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali"), nella parte in cui non prevedono le
assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero
alle dipendenze di impresa italiana".
V. D.L. 18-11-1986, n. 761;
DD.LL., 17-1-1987, n. 6; 1-4-1987, n. 130; 1-6-1987, n. 211; non convertiti in
legge; V. sent. della Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che "dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli
artigiani italiani che lavorano all'estero". (G.U. n. 31 del 3-8-1988);
D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L. 3-10-1987, n.
398.
(2) V.
sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma, e 4 D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; ord. Corte
Cost. n. 199 del 21-5-1987 che dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, l° comma e 2 dei D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124 in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 26 del 24-6-1987).
(3) V.
sent. della Corte Cost. n. 55 del 25-3-1981 che: "dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4, n. 1 dello stesso
testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al 3°
comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto
diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti
sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo
unico".
(5) V.
sent. della Corte Cost. n. 157 del 6-5-1987 che dichiara l'inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 3° comma, n. 22 del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 della Cost. (G.U. n. 21 del
20-5-1987).
(6) V.
ord. della Corte Cost. n. 28 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta
inarnmissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n.
24, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 39
del 9-2-1983).
(7) V.
sent. della Corte Cost. n. 137 dell'8-3-1989 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, n. 27, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124
(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, n. 1, dello
stesso D.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette
all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento,
alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.
(8) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403.
(9) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 1; L. 5-4-1985, n. 126,
art. 1.
Capo II
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione comprende
tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro,
da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o
parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal
lavoro per più di tre giorni (1).
Agli effetti del presente
decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è
invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante
da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (2).
_________
(1) V. sent. della Corte
Cost. n. 8 del 12-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale all'art. 2, in rif. agli artt. 76 e 38 Cost. (G.U. n. 17 dei
19-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 462
del 19-7-1989 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma,
della Costituzione.
(2) V. R.D. 27-7-1934, n.
1265 (S.O.G.U. n. 186 del 9-8-1934); R.D. 28-1-1935, n. 93 (G.U. n. 49 dei
27-2-1935; L. 11-3-1953, n. 160 (G.U. n. 76 dell'l-4-1953); V. sent. della
Corte Cost. n. 226 del 4-6-1987 che "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui
non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro, l'evento dannoso derivante
da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".
(1) L'assicurazione è altresì
obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n.
4, (2) le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni
specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra
quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o
integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative (3).
Per le malattie
professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni
speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
______
(1) V. sent. della Corte
Cost. n. 127 del 24-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981).
V. sent. della Corte Cost.
n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3
e 38 Cost., ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt.
23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n.
18 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
agli artt. 3 e 38 Cost. e già dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del
1981 (G.U. n. 39 del 9-2-1983).
V. sent. Corte Cost. n. 179
del 10-2-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale in riferimento
all'art. 38, 2° comma Cost., dell'art. 3, I° comma, del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie
professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da
quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da
quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato
nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque
provata la causa di lavoro."
V. ord. Corte Cost. n. 553
del 10-5-1988 che dichiara la manifesta inamrnissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata
in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 21 del 25-5-1988).
(2) V. ord. Corte Cost. n.
812 del 4-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, soli~ in
rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 29 del 20-7-1988).
Per i lavoratori italiani
operanti all'estero in paesi extracomunitari, v. D.L. 18-11-1986, n. 761, art.
2; DD.LL 17-1-1987, n. 6, art. 2; 1-4-1987, n. 130, art. 2; 1-6-1987, n. 211,
art. 3; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L
3-10-1987, n. 398, art. 3.
(3) V. D.P.R. 9-6-1975, n.
482; sostituito dal D.P.R. 13-4-1994, n. 336 (a decorrere dal 22-6-1994).
V. sent. della Corte Cost.
n. 206 del 4-7-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35, l° comma, e 38, l° e 2° comma,
Cost. (G.U. n. 180 dei 10-7-1974).
V. ord. della Corte Cost. n.
88 del 16-4-1975 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 108 del
23-4-1975).
V. ord. della Corte Cost. n.
141 dell' 1-5-1975 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 3 Cost. (G.U. n. 159 del
18-6-1975).
V. ord. della Corte Cost. n.
41 del 12-2-1976 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. e già decisa con
la sent. n. 206 del 27-6-1974 (G.U. n. 51 del 25-2-1976).
V. sent. della Corte Cost.
n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
in rif. agli artt. 3, 38 e 24 Cost.; ha dichiarato, altresì, inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 e delle tab. all. 4
e 5 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come modificate coi D.P.R. n. 482 del 1975),
in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n.
24 del 19-1-1982 che ha dichiarato: a) la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale della voce n. 21 della tab. all. 5 al
D.P.R. 9-6-1975, n. 482 (modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle
malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, all. nn. 4 e 5 al
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124), sollevata in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma,
Cost.; b) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci nn. 42 e 44, lett. i
, della tab. all. 4 al D.P.R. n. 482 del 1975, e 140 del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124, sollevate in rif. agli artt. 3, 24, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 40 del
10-2-1982).
Capo III
PERSONE ASSICURATE
Sono compresi
nell'assicurazione (1):
1) coloro che in modo
permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui
opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi
nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare
materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che
prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3);
4) gli apprendisti, quali
sono considerati dalla legge (4);
5) gli insegnanti e gli
alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni
pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi
dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o
gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed
esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5);
6) il coniuge, i figli,
anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli
affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui
dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al
precedente n. 2 (6);
7) i soci
delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non
manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7);
8) i
ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e
beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i
loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i
detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il
servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale,
siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori
o sovraintendenti nelle attività stesse (8).
Per i lavoratori a domicilio
si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1959, n. 1289 (9).
Tra le persone assicurate
sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle
proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da
essi personalmente condotti (10).
Sono anche compresi i
sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o
anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di
terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di
cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia
(11), anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite
direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i
religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse
sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto (12).
Per quanto riguarda la
navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti
dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se
eserciti a scopo di diporto.
(1) V. anche L. 20-2-1958, n. 93; L. 13-3-1958, n. 250; L.
3-2-1965, n. 123; L. 9-10-1970, n. 740; L. 1-3-1975, n. 47; V. sentenza della
Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ("perfezionamento
e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni
obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle
dipendenze di impresa italiana"; D.L. 18-11-1986, n. 761; D.L. 17-1-1987,
n. 6; D.L. 1-4-1987, n. 130; D.L. 1-6-1987, n. 211; sent. Corte Cost. n. 880
del 7-7-1988 che dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione
obbligatoria a favore degli artigiani che lavorano all'esterno (G.U. n. 31 del
3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con rnodificazioni, nella L.
3-10-1987, n. 398. V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
1° comma e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53
Cost.; V. sent. della Corte Cost. n. .158 del 6-5-1987 che dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, l° comma e 38, l° comma della Cost.
(G.U. n. 21 del 20-5-1987) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo a
lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate
anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio; sent. Corte
Cost. n. 429 del 24-9-1990 (G.U. n. 40 del 10-10-1990).
(2) V. sent. della Corte
Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, 1° comma, n. 1 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in
rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977). V. ord. Della Corte
Cost. n. 111 dell'1-8-1979 che dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124, in rif. agli artt. 3, 1° comma e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 217
dell'8-8-1979).
(3) V. L. 15-4-1965, n. 413; D.M. 4-12-1981; L. 26-3-1983, n. 85; L.
8-8-1985, n. 443.
(4) V. L. 19-1-1955, n. 25; L. 8-7-1956, n. 706; D.P.R. 30-12-1956, n.
1668; L. 2-4-1968, n. 424; L. 28-2-1987, n. 56, art. 2 l.
(5) V. D.M. 12-12-1968; D.M. 26-10-1970; L. 6-8-1975, n. 418; L.
21-12-1978, n. 845, art. 12; D.M. 15-7-1987.
(6) V. al riguardo le
disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa alla "Adozione
speciale" (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151
"Riforma del diritto di famiglia". (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e
della L. 4-5-1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori" (S.O.G.U. n. 133 del 17-5-1983); D.M. 31-3-1980, art. 2; V. sent.
della Corte Cost. n. 476 dei 10-12-1987 che dichiara "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, 1° comma, n. 6 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 nella
parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti
all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera
manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2."; D.M.
27-12-1988.
(7) V. D.P.R. 30-4-1970, n.
602; D.M. 27-6-1974; D.M. 20-11-1974; D.M. 29-9-1975; D.M. 29-11-1979; v. sent.
della Corte Cost. n. 332 del 2-7-1992 che dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede tra le persone
assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure
non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.
(8) V. D.M. 30-6-1969; vedi
al riguardo le disposizioni della L. 26-7-19751 n. 354 "Nuove norme
sull'ordinamento penitenziario" (S.O.G.U. n. 212 del 9-8-1975) e dei
D.P.R. 29-4-1976, n. 431 "Approvazione del regolamento di esecuzione della
L. 26-7-1975 n. 354, recante norme sull'ordinarnento penitenziario e sulle
misure preventive e lirnitative della libertà" (S.O.G.U. n. 162 del
22-6-1976).
(9) La L. 13-3-1958 n. 264 è
stata abrogata dalla L. 18-12-1973, n. 877;V. D.M. 15-2-1974; D.M. 6-11-1974;
L. 16-12-1980, n. 858.
(10)
V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la
"illegittimità costituzionale del 2°comma dell'art. 199 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di
consumo, di cui al 3°comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti
all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost.
n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la "illegittimità costituzionale
dell'art. 199, 2° cornma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui
esclude i commesso viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, 3° comma,
dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino
alla data del l° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost.
n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
all'art. 3 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977).
V. ord. Corte Cost. n. 705
del 9-6-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (G.U. n.
26 del 29-6-1988).
(11)
V. L. 25-3-1985, n. 121 (S.O.G.U. n. 85 del 10-4-1985).
(12)
V. sent. Corte Cost. n. 108 dei 24-5-1977 che dichiara "a illegittimità
costituzionale dell'articolo unico, l° comma, della legge 3 maggio 1956, n.
392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali
obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio
decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i
religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle
dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui
all'art. 29, lettera a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia"
(G.U. n. 162 del 15-6-1997).
Si considerano compresi
nell'assicurazione, agli effetti del n. 1 dell'art. 4, coloro che, prestando la
loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze
lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge
il lavoro.
Art. 6
Le persone indicate
nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell'
art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a
prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere
rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per
qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in
cui esse trovandosi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel
viaggio di andata o di ritorno
esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
Art. 7
Agli effetti dell'ultimo
comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della
nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque
imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di
bordo tengono luogo dei libri matricola e di paga.
Per le navi che non siano
munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone
iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di
matricola e di paga prescritti dall' art. 20 e che per dette navi il datore di
lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che
siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo
all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in
porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui
al n. 1 dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile,
sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli
articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri
di matricola e di paga.
Art. 8
Nel caso in cui
l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da
quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6,
apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione
dell'arruolamento e del motivo di essa.
Capo IV
DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o
pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle
attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4
(1).
Agli effetti del presente
titolo, sono, inoltre, considerati datori di lavoro:
le società cooperative e
ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite
totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci
addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'art. 4;
le compagnie portuali nei
confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane
di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri
componenti;
gli armatori delle navi o
coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla
navigazione e alla pesca marittima;
le società concessionarie
dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di
bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di
istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei
corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone
e nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;
le case di cura, gli ospizi,
gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei
limiti di cui all'art. 4, n. 8;
gli istituti e gli
stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti
di cui all'art. 4, n. 9;
gli appaltatori e i
concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello
Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di
lavoro nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine,
apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli
impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera
occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369
(2), da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti
gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia
effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo
ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano
complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei
lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite
soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1:
di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere
edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti
con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo
aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di
mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, di riproduzione e
custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli,
o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.
_______
(1)
V. sent. Corte Cost. n. 98 del 21 febbraio 1990 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non
comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano
persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1
dello stesso D.P.R. anche se esercitate da altri.
(2)
In G.U. n. 289 del 25-11-1960.
L'assicurazione a norma del
presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per
gli infortuni sul lavoro (1) (2) (3).
Nonostante l'assicurazione
predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (1)
(3).
Permane, altresì, la
responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca
che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha
incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi
debba rispondere secondo il Codice civile (4).
Le disposizioni dei due
commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale
l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata
sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il
giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni
dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la
responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto dei presente
articolo (5).
Non si fa luogo a
risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma
maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata
all'infortunato o ai suoi aventi diritto (6).
Quando si faccia luogo a
risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità
liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti (7).
Agli effetti dei precedenti
commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore
capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui
all'art. 39.
_________________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967, lett. d),
riportata alla nota 2) di questa pagina.
V. ord. della Corte Cost. n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
10, 2° comma, D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 30 del 27-7-1988).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 74 del 3-4-1981, che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 10, l° comma, e 131 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
agli artt. 3, 4, 24, 32 e 42 Cost. (G.U. n. 151 del 3-6-1981).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n. 356
dell'11/18-7-91 che "dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e
secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3, 32 e
38 della Costituzione.
(4) V. ord. Corte Cost n. 861 del
5-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 1° comma, Cost.. (G.U. n. 30 del
27-7-1988). V. sent. Corte Cost. n. 444 del 25-3-1988.
(5) V. sent. della Corte Cost. n. 22
del 9-3-1967 che: "a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,
3° comma del R.D. 17-8-1935, n. 1765, contenente "disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali" nella parte in cui limita la responsabilità civile del
datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, alla ipotesi in
cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza
del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere
secondo il codice civile; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765, in quanto consente che il giudice
civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca
reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte
dell'imputato o per amnistia, senza menzionare la ipotesi di prescrizione dei
reato; c) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della L. 11 -3-1953, n.
87: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, che approva il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente al comma 3° e al
comma 5°, nella parte in cui essi riproducono le norme dichiarate
incostituzionali nei limiti di cui sub a) e b); d) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° e 2° comma, del R.D.
17-8-1935, n.1765 predetto (ora art. 10, 1° e 2° comma, T.U. 1124/1965 in rif.
agli artt. 3, 1° e 2° comma, 35 e 38 della Cost."
V. sent. della Corte Cost. n. 10 del 28-1-1970 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma,
del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 10, 5° comma, T.U. 1124/1965), in rif.
agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n.37 dell'11-2-1970).
V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma,
in rif. all'art. 66 Cost. (G.U. n. 122 del 10-5-1972).
V. sent. della Corte Cost. n. 102 del 29-4-1981 che: "1)
dichiara l'illegitimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile
l'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L. nei confronti del datore di
lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è
derivato si sia concluso con sentenza di soluzione, malgrado che l'istituto non
sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. 2)
Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art. 10 D.P.R. n.
1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del
diritto di regresso dell'I.NA.I.L., l'accertamento del fatto reato possa essere
compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei
confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con
proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione. 3)
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e
10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile
di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente
responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti
materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei
confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in
condizione di intervenire. 4) Dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953
l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art 10 del D.P.R. n. 1124 del
1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto
di regresso dell'I.NA.I.L, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto
dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non
faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'I.NAI.L.. 5) Dichiara
inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate
sollevate dal pretore di Cagliari in rif. all'art 24, 1° e 3° comma, Cost. e
dal pretore di Genova in rif. agli artt. 3 e 27 Cost."
V. ord. della Corte Cost. n. 49 del 22-1-1982 che ha
dichiarato manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti impugnate, con sent. n.
102 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).
V. ord. della Corte Cost. n. 118 del 3-6-1982 che ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con
sent. n. 102 dei 1981 (G.U. n. 178 del 30-6-1982).
V. ord. della Corte Cost. n. 338 del 17-11-1983 che ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3
Cost. (G.U. n. 336 del 7-12-1983).
V. ord. della Corte Cost. n. 862 del 5-7-1988 che dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
10, 5° comma, D.P.P. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 24
Cost. (V. G.U. n. 30 del 27-7-1988).
V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma,
cod. civ. 10, 5° comma, 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).
V. sent. della Corte Cost. n. 118 del 24-4-1986 che:
"a) Dichiara l'illegittimità costituzionale del quinto
comma dell'art. lo del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che,
ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento
del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in
cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di
lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b)
Dichiara ex art. 27 della legge n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del
quinto comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non
consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato,
l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile
anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di
lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria."
(6) V. sent. della Corte Cost. n. 134
del 22-6-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli
artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 163 del 30-6-1971).
(7) V. sent. della Corte Cost. n. 485
del 18-12-1991 che "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10,
sesto e settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei
confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui
l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla
perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella
misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi
l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L."
L'Istituto assicuratore deve
pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il
diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese
accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente
responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma
corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in
base alle tabelle di cui all'art. 39 (1) (2) (3).
La sentenza, che accerta la
responsabilità civile a norma dei precedente articolo, è sufficiente a
costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente
responsabile per le somme indicate nel comma precedente (1) (2).
L'Istituto può, altresì,
esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando
l'infortunio sia avvenuto per dolo dei medesimo accertato con sentenza penale.
Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme
stabilite dal Codice di procedura civile.
_____
(1) v. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
6° e 7° comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U.
n. 163 del 30-6-1971).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 115 del 6-7-1970 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916
c.c. in rif. all'art. 3, 1° comma, Cost. (G.U. n. 170 dell'8-7-1970).
V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 7-5-1975 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° e 2°
comma, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 126 del 14-5-1975).
V. sent. della Corte Cost. n. 117 del 21-5-1975 che
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916, c.c. 2° comma,
nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è
ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato."
V. sent. della Corte Cost. n. 444 del 25-8-1985 che dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in rif.
agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione
dell'Inail nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa
l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un
infortunio ad altro lavoratore; b) inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in rif. agli artt. 35 e 38 Cost., del 2° comma
dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di
surrogazione dell'Inail, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia
estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un
infortunio ad altro lavoratore (G.U. n. 17 del 27-4-1988).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n.356 dell'11/18-7-1991 che
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile
nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del
diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme
da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno
biologico"; v. Sent. della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui consente
all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'eserciziodel diritto di regresso contro le
persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore
infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla
perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
(1) I datori di lavoro
soggetti alle disposizioni dei presente titolo debbono denunciare all'Istituto
assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei
lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella
allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie
professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le
indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la
determinazione deL premio di assicurazione (2).
Quando per la natura dei
lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile fare detta
denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i
cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono,
altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di
estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la
cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le
modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di
trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si
verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di
lavoro (3).
Il datore di lavoro deve
pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del
titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede
dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono
verificate.
In caso di ritardata
denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di
assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo
giorno successivo a quello della cessazione (3).
_____
(1) V. L. 10-5-1982,. n. 251, art. 16; v. D.L. 30-12-1988, n.
548, art. 8; D.L. 9-10-1989, n. 338, convertito nella L. 7-12-1989, n. 389,
art. 4, 5° comma; v. D.L. 15-1-1993, n. 6 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63,
art. 4, (denuncia nominativa dei lavoratori assicurati); v. L. 412 del
31-12-1991, art. 14, comma 4; v. D.L. n. 6 del 15-1-1993 convertito nella L.
17-3-1993, n. 63, art. 1; v. L.
7-8-1990, n. 241 e"Norme di attuazione INAIL per il comparto
istituzionale".
(2) V. D.M. 18-6-1988.
(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 2; come modificato dalla
legge di conversione 4-8-1978, n. 467; L. 23-4-1981, n. 155, art. 12.
La denuncia dei lavori e
delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le
comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della
circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori,
salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo
stesso predisposti.
_______
(1) Integrato (3° comma, della L. 10-5-1982, n. 251, art. 17;
interamente modificato dal D.M. 26-1-1988; vedi anche D.M. 18-6-1988; D.L. 30-12-1988,
n. 548, art. 8.
Art. 14
Il datore di lavoro, quando
non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare
all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a
tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona
stessa.
Art. 15(1)
Nel caso di trasferimento di
un'azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la
denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il
primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso
il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per
premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme
supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due
antecedenti.
Per le imprese che
esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente
comrna sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave,
tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione
forzata.
_______
(1) V. D.M. 18-6-1988.
L'Istituto assicuratore,
quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni
dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro
mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per
l'adempimento.
Trascorso detto termine,
senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli
accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore; a decorrere dall'inizio dei
lavori (1).
Contro la diffida
dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di
ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro
nella cui circoscrizione si svolge il lavoro (2).
Contro le decisioni
dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro
hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il
Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti
della decisione di primo grado (2).
All'Istituto assicuratore ed
al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi
entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale (2).
Per il procedimento avanti
all'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui
agli artt. 459-466 del codice di procedura civile (2).
Per la navigazione marittima
e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente
articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del
porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero dei lavoro e
della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria
ai sensi dei due commi precedenti (2).
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 22-6-1963 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2°
comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 16, 2° comma, T.U. n. 1124/1965),
in rif. agli artt. 3, 24 e 113 Cost. (G.U. n. 175 del 2-7-1963).
(2) V. al riguardo le disposizini del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199; e della L. 11-8-1973, n. 533, art. 444 c.p.c.; vedi anche L. 24-11-1981,
n. 689.
V. ord. della Corte Cost. n. 44 del 16-2-1984, che ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
all'art. 24 Cost. (G.U. n. 60 del 29-2-1984).
Art. 17
Ai fini dell'applicazione
dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno
o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che
si trovano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto
assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro
grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31
e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre
all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente
adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia
richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il rischio.
L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare dei
contributo e le modalità di pagamento.
Ogni variazione che possa,
durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve
essere subito notificata all'istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti
assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce agli Istituti medesimi
delle retribuzioni pagate.
Ai fini dell'applicazione
del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'istituto
nazionale per l'assicuratore contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle
licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare
all'istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le
ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che
iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione (1).
(1) V. D.L. 6-7-1978, n.
352, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 4-8-1978, n. 467; testo
coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536 con la legge di conversione 29-2-1988, n.
48, art. 9, 4° comma.
Art. 19
(1) Agli effetti della
determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti
all'istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato
a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati,
le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base
per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati
suddetti l'accertamento, nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro,
oltre che delle notizie predette , delle circostanze in cui è avvenuto
l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro
rappresentati, che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente
errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire centoventimila,
salvo che il fatto non costituisca reato più grave (2).
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il
segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse
a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto
sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non
si tratti di reato più grave (2).
________
(1) V. D.L. 12-9-1983 , n. 463, art. 3; come modificato dalla
legge di conversione 11-11-1983, n. 638.
(2) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
(1) I datori di lavoro
soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel
quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio
e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art.
4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il
numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di
nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto
di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il
quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di
matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con
indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione
effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto
altra forma (2).
Nel caso in cui al
prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o
a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o
dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva
ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica
iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto
non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i
minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più
bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori di opera di
età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
_______
(1) V. L. 4-10-1966, n. 840.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituizionale degli artt.
20, n. 2, 28, 44, 50, 1° comma, e 195 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
all'art. 27 Cost. (G.U. n. 191 del 21-7-1976).
V. anche L. 11-1-1979, n. 12 art. 5.
Il libro di paga e quello di
matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad
ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri
non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro (2).
Il datore di lavoro deve
dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e
fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per
dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto
assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento
rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto
l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'Istituto assicuratore, a
mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro
di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.
Gli incaricati medesimi
fanno constatare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere
controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in
essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di
firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto (3).
________
(1) V. D.L. 12-9-1983, n.
463, art. 3, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.
(2) V. L. 11-1-1979, n. 12, art. 5.
(3) V. sent. della Corte
Cost. n. 224 dell'8-7-1975 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, in rif. all'art. 24 Cost.
(G.U. n. 195 del 23-7-1975).
L'Ispettorato del lavoro,
quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facoltà di
dispensare dalla tenuta:
a) del libro di matricola e
del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a
controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia
provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di
paga;
b) del libro di paga i
datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni
prescritte;
c) del libro di matricola
per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di
paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzione medie.
In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al
momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore
le generalità del personale tecnico addettovi.
Se ai lavori siano addette
le persone indicate dall'art. 4, nn. 6 e 7, il datore di lavoro, oltre ad
iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle
all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non
sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione
convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.
Il datore deve dare
all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di
conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le
rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.
Il libro di paga deve essere
tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative
alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente
e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative
alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate
nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del
pagamento di esse.
Nel caso in cui per le
modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con
spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la
possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative
alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal
prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate
nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del
comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a
cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al
lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
Il libro di matricola e il libro
di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere
messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore, il quale li
fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando
nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo
apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due
libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcun spazio in bianco, e debbono
essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono
fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve
eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto
assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più
libri o fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i
dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i
libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto
assicuratore da un numero d'ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve
conservare i libri di paga e di matricola per cinque anni almeno dall'ultima
registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del
primo comma (1).
________
(1) V. L. 30-4-1969, n. 153, art. 42; D.L. 12-9-1983, n. 463,
art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n.
638.
Art. 27
La spesa dell'assicurazione
è a esclusivo carico del datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette
o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa
dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito
con l'ammenda sino lire quattrocentomila (1).
Le compagnie portuali
previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o
degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono
compiute.
_________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
(1) I premi o contributi di
assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto
assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli
44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei
lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno
corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo
al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio
anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento
del premio afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio
dell'attività al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo anno
solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia
di esercizio;
b) per il pagamento delle
rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in
base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si
considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede
direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni
solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'Istituto
assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il
calcolo.
Il datore di lavoro deve
comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto
per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio
relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni
effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che
l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell'attività assicurata
nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il
giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa contestualmente
all'autoliquidazione del premio.
La regolazione del premio
alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base
alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le
modalità e nei termini di cui all'art. 44.
Il datore di lavoro, se per
il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presume di
erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle
retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore
entro il 31 dicembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore medesimo
intende disporre.
Se durante il periodo di
tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'Istituto
assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera
quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o
contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di
un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio
della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4,
I'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle
retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per
l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per
la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni
presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti
dell'Istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche
nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a
quello già richiesto o riscosso".
________
(1) Testo così sostituito dal D.M. 13-12-1989, e modificato
dal D.M. 23-10-1990, V. D.L. 9-10-1989, n. 338 convertito nella legge 7-12-1989
n.389, art. 2, comma 11.
(1) Per la determinazione
della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal
datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in
dipendenza del rapporto di lavoro (2).
Sono escluse dalla
retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo (3):
1) di diaria o di indennità
di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro montare (4);
2) di rimborsi a piè di
lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per
l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità
(5);
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica
per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo,
limitatamente al 60% del suo ammontare;
6) di gratificazione o
elargizione concessa una tantum a
titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non
collegate, anche direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento
aziendale (6).
di emolumenti per carichi di
famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge,
direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli
assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari (6).
L'art. 74 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i
produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione
imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di
spese, nel limite massimo del 50% dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi
esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra
determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e
di assistenza sociale interessate.
_________
(1) Testo così sostituito
dalla L. 30-4-1969, n. 153, art. 12; V. D.L. 29-3-1991, n. 103, convertito
nella L. 1-6-1991, n. 166, art. 9 bis.
(2) V. D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1, come modificato dalla
legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1°
comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L.
30-10-1984, n. 726, art. 5, come modificato dalla legge di conversione
19-12-1984, n.863.
(3) V. D.L. 1-3-1985, n. 44, art.
1, 4° comma.
(4) V. D.L. 4-8-1984, n. 467; D.M. 30-11-1984; D.L.
18-11-1986, n. 761, art. 5; DD.LL. 17-1-1987, n. 6, art. 5, 1-4-1987, n. 130,
art. 4, 1-6-1987, n. 211, art. 5; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398, art. 5; per le somme corrisposte ai
trasfertisti fissi; v. D.L. 29-3-1991, n. 103, convertito nella L. 1-6-1991, n.
166.
(5) V. L. 29-5-1982, n. 297 (G.U. n. 147 del 31-5-1982).
(6) Numero aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.
Per le categorie per le
quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la
determinazione della retribuzione (1).
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o
alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (2).
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende
per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati
dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in
misura forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume,
qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e
della stessa località.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la
retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di
inabilità o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di
età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con
decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle
scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi (3).
__________
(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4; D.M.
17-10-1970; D.M. 26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M.
8-11-1973; n. 877, art. 9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974;
DD.MM. 23-12-1974; DD.mm. 4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L.
6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M. 29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L.
21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M. 29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1,
come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981;
D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come
modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M.
29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma 6; D.M. 13-11-1987; D.M.
9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993; v. anche D.M.
12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.
(2) V. D.M. 27-1-1979.
(3) Numero aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.
Art. 31
Per
gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui
arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo comma del
successivo art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le
stesse norme dell'art. 29.
Nel
caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una
convenzione scritta di arruolamento, la paga e il vitto debbono essere indicati
nel libro di paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad un
contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le
paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.
Nel
caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo la
somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del
viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata
normale media del viaggio.
Quando
il contratto di arruolamento sia
di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto
imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, la
retribuzione annua a base della determinazione della rendita di inabilità o
della rendita ai superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un
anno; negli altri casi è eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.
Art. 32
Per gli equipaggi arruolati
in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del
viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima, retribuzioni
convenzionali (1) da valere sia per il calcolo dei premi e
dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità
temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente o ai superstiti.
Nella determinazione delle
retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle
percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se
somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro.
Il decreto di approvazione
delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.
Le retribuzioni
convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni
triennio.
_______
(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4; D.M.
17-10-1970; D.M. 26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M.
8-11-1973; n. 877, art. 9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974;
DD.MM. 23-12-1974; DD.mm. 4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L.
6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M. 29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L.
21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M. 29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1,
come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981;
D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come
modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M.
29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma 6; D.M. 13-11-1987; D.M.
9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993; v. anche D.M.
12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.
Art. 33
I crediti dell'Istituto
assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e
relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli
artt. 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in
ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art. 112, hanno privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli artt. 2754 e 2778 dei
codice civile (1).
I crediti di cui al comma
precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1 dell'art.
127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti
del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori
della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado terzo
stabilito dall'art. 552 dei codice della navigazione.
Detti crediti seguono la
nave presso qualunque possessore di essa.
_______
(1) V. L 29-7-1975, n. 426, artt. 4 e 12; v. D.L 9-10-1989, n. 338
convertito nella L. 7-12-1989, n. 389, art. 4, 3° comma; v. D.L. 9-10-1989, n.
338 convertito nella L 7-12-1989, n. 389, art. 2; v. D.P.P. 29-9-1973, n. 602;
v. D.P.R. 28-1-1988, n. 43.
Art. 34
(1) Le somme dovute per i
crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili con le norme in vigore
per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è stabilito con i
successivi artt. 36, 37 e 38.
I ricorsi contro la
formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato del
lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e, in seconda istanza, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).
I ricorsi di prima istanza
debbono essere prodotti entro sessanta giorni da quello in cui il datore di
lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza
entro sessanta giorni da quello della notificazione al ricorrente della
decisione dell'Ispettorato del lavoro.
Tali ricorsi non sospendono
l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono
sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame
preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.
L'azione avanti all'autorità
giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via
amministrativa.
Riguardo all'azione
giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 16.
__________
(1) V. D.M. 5-2-1969; D.L. 2-12-1985, n.
688, art. 1.
(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199 e della L. 11-8-1973, n. 533.
Art. 35
La procedura per la
riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 34 del presente decreto,
si applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l'art. 33 dello
stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al n. 1 dell'art.
127 e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art.
1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (1), convertito nella legge 29
giugno 1933, n. 860 (2) e degli artt. 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio
1933, n. 1033 (3), sull'ordinamento dell'istituto stesso.
Per la riscossione delle
somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente
l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito
dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
__________
(1) In G.U. n. 86 del 12-4-1933.
(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.
(3) In G.U. n. 193 del 21-8-1933.
Art. 36
L'accertamento dei crediti
di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'istituto
assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.
L'elenco predetto è pubblicato
presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il
ricorso di cui al predetto art. 34, può presentare le sue osservazioni
all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione
stessa, che deve essere notificata dall'Istituto assicuratore al datore di
lavoro.
Scaduto detto termine
l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di
esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorato del lavoro
che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e l'invia
al Sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalità
prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e
dei contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha
la rappresentanza dell'istituto.
Art. 37
Il ricorso in via
amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'art. 34
deve essere trasmesso in plico raccomandato all'ispettorato del lavoro o al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai quali deve essere fornita
la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all'Istituto
assicuratore affinchè questo possa presentare nel termine di quindici giorni
dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
Art. 38
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto
comma dell'art. 34, è disposta con ordinanza da comunicarsi mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'istituto assicuratore.
Art. 39
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti
per il calcolo dei valori
capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei
superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio
(1).
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in
modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni
del periodo di assicurazione.
Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di
lavoro può ricorre ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la
presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un
rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentati dei
lavoratori dell'industria, di un rappresentante degli artigiani, designati
dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta
sono a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).
_______
(1) V. D.L. 9-7-1984 (S.O.G.U. n. 290 del 20-10-1984).
(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199, art. 1, 2° comma.
Art. 40
Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità
di applicazione sono approvate con decreto dei Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (1).
La tariffa dei premi e dei contributi relativa
all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 è determinata secondo
le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.
La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura
corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate,
in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art.
39.
_________
(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978);
D.M. 1-2-1979 (G.U. n. 53 del 22-2-1979); D.M. 20-2-1981 (G.U. n. 64 del
5-3-1981); D.M. 12-10-1981 (G.U. n. 303 del 4-11-1981); D.M. 2-2-1988 (G.U. n.
97 del 27-4-1988); D.M. 18-6-1988; D.M. 21-6-1988; D.M. 19-1-1989.
(1) Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro
in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo
e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa
stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente
corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per
tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo
dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di
retribuzione.
__________
(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); L.
10-5-1982, n. 251, art. 16; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 1, come modificato dalla
legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 2, come
modificato dalla legge di conversione 19-12-1984, n. 863; D.M. 18-6-1988; D.M.
13-12-1989.
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano,
indipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre
circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei
modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza, sociale, su delibera dell'istituto assicuratore,
premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle
persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di
carburante utilizzo, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma
dell'art. 39 (1).
___________
(1) V. D. M. 4-12-1981; DD.MM. 15-7-1987 e seg. D.M.
21-6-1988.
Art. 43
Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle
temporanee di durata superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima
volta al periodo di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31
dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni
solari, ad eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà
quello decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino
alla data della cessazione stessa.
Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un
anno, il premio è riferito a tutta la durata della lavorazione.
(1) (2) Il primo pagamento del premio di assicurazione deve
essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari
successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio
dell'anno cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve
effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro,
questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli
diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la
regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore
di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione
di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo
intenda disporre.
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal
datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei
conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di
rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti
ispettivi, e quant'altro dovuto all'istituto.
L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore
di lavoro le date delle singole scadenze.
___________
(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); L.
10-5-1982, n. 251, art. 16; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 1, come modificato
dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 2,
come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984, n. 863; D.M. 18-6-1988;
D.M. 13-12-1989.
(2) Così sostituito dal D.M. 13-12-1989.
(1) (2) I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla
Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
presente articolo, deve effettuare il versamento
del premio di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso
medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del
provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la e,
differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta
differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno
pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni.
__________
(1) V. D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 e L. 24-11-1981, n. 689;
D.M. 18-6-1988.
(2) Il secondo comma così sostituito dal D.L. 9-10-1989, n.
338, convertito, con modificazioni, nella L 7-12-1989, n. 389.
Art. 46
I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti
dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori
speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unicamente
a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e
per le comunicazioni all'altra parte.
La segreteria appone sulle scritture la data dei deposito o
dell'arrivo.
Art. 47
Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria
della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
spedita alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al
domicilio eletto.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta
notificazione.
Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci
giorni , alla sua notificazione all'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine
di trenta giorni entro il quale il predetto Istituto può depositare o
trasmettere alla segreteria stessa le eventuali controdeduzioni.
Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della
risposta può replicare definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal
ricevimento, può controreplicare definitivamente.
I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati
al ricorso o ai relativi scritti difensivi.
Il presidente della Commissione può, in caso di urgenza,
abbreviare i termini suddetti.
La Commissione può d'ufficio invitare le parti a fornire,
entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati
negli atti già trasmessi.
Art. 48
Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo
stabiliti, richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al
precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente
fissa il giorno per la trattazione del ricorso.
Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste
abbiano chiesto di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La
parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la
rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatati speciali.
La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è
depositata presso la segreteria della Commissione stesa la quale provvede a
notificare alle parti il dispositivo, agli effetti del decorso del termine di
impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione.
Art. 49
(1) Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto
ricorso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
precedente articolo, al Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, il
quale decide in modo definitivo.
Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto
applicabili, le modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199.
(1) I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della
denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono
puniti con l'ammenda sino a lire ventimila quando le persone da essi
dipendenti, comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non
superiore a dieci, sino a lire ottantamila quando i dipendenti sono più di dieci
e non più di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono più
di cento (2).
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro
sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di
assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, un a somma pari alla quota di
detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei
lavori e la data di presentazione della denuncia (3).
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le
dilazioni concesse dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o
delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari
determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione
alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni
stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premio, o le quote rateali
o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del
saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto e delle quote
o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio
infedeli o che omettono le denunce di modificazione di estensione e di natura
del rischio già coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte
registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o
dovute o che abbiano denunciato ai fini della regolazione dei premi,
retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la
liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente
dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza
supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari
a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza
(5).
___________
(1) L'art. 4 del D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella L.
29-1-1988, n. 48 ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in materia di
contributi valido per tutti gli Istituti previdenziali: i datori di lavoro che
non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi dovuti
alle gestioni previdenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella
dovuta sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione
civile il cui importo varia secondo le diverse ipotesi previste dalla legge.
(2) V. L. 21-4-1967, n. 272; D.M. 14-11-1970; D.M. 4-10-1979;
L. 23-4-1981, n. 155, art. 27; L. 24-11-1981, n. 689, art. 35; L. 10-5-1982, n.
251, art. 14; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, come modificato dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 21-1-984, n. 4, art. 4, come modificato
dalla legge di conversione 22-3-1984, n. 30; D.M. 24-4-1985; D.L. 2-12-1985, n.
688, art. 1, modificato dalla legge di conversione n. 11 del 31-1-1986, art. 1;
DD.LL. 23-2-1987, n. 48; 28-4-1987, n. 156; 27-6-1987, n. 244; 28-8-1987, n.
358; 30-10-1987, n. 442; testo coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536, con legge di
conversione 29-2-1988, n. 48; v. anche art. 3 D.L. 29-3-1991, n. 103 convertito
nella L. 1-6-1991, n. 166.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 alla nota
(1).
(4) V. D.L. 12-9-1983, n. 4653, art. 2, 19° comma, come
modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 38.
(5) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, convertito, con modificazioni
nella L. 4-8-1978, n. 467.
(1) I datori di lavoro, i
quali dopo essere incorsi in un'inadempienza prevista nell'articolo precedente,
incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i
versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'istituto
assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti
durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle
disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le
somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle
tabelle di cui all'art. 39.
____________
(1) Vedi nota (2).
V. anche sent. della Corte Cost. n. 45 del 27-2-1974 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51,
in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 62 del 6-3-1974).
L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio
datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare
all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a
conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini
dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni
antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia
dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta
dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla
manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il
tempo antecedente la denuncia.
(1) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori
d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di
legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con
le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (2).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per
il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per
telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile
entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da
quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono
indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è
avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento
ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la
precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le
eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro
all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque
giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico
deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo
dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della
sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico
certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto
assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (2).
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore
lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni
precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al
comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento,
dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare
competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la
denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il
certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere
rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo
di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con
l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila (3).
____________
(1) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma.
(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.
(3) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).
(1) Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi
del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità
locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza
del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in
viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica
sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in
territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la
denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità
portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono
rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione
sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto
l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio
e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione
abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili
dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni
dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione
la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13
(2).
____________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).
(2) Così sostituito
dal D.M. 26-1-1988.
Art. 55
Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo sia a terra, per
servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od
abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità
superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità
consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla
quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle
forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della
navigazione.
Per le spese relative all'inchiesta si provvede in conformità
degli artt. 58 e 62 del presente decreto. Copia del processo verbale di
inchiesta deve essere rimessa al Pretore del luogo dove è situato l'ufficio di
porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato
l'autorità marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per
i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilità superiore ai
trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico dell'Istituto
assicuratore.
Art. 56
L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia
di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai
trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un
esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro
giorni dal ricevimento della denuncia, il Pretore procede ad una inchiesta al
fine di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e
la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di
igiene e di prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia
dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di
questi ultimi.
Il Pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia
richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti,
esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti
hanno facoltà di domandare direttamente al Pretore che sia eseguita l'inchiesta
per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del
presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione
all'autorità dì pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate
nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo,
l'inchiesta non sia stata eseguita.
Art. 57
L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è
comunicata, a cura del Pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia
ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e
all'Istituto assicuratore.
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o
dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri
periti, scelti dal Pretore.
Qualora non siano presenti, ne rappresentati, gli aventi
diritto alle prestazioni, il Pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro
interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori
nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli
esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato.
Il Pretore ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle
persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle
cause dell'infortunio.
Art. 58
I Pretori o i Vice pretori da essi delegati, i quali, per
eseguire le inchieste previste dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro
residenza, hanno diritto a un'indennità nella misura ed alle condizioni
stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di
trasferte giudiziarie.
L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la
trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.
E parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi
determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri
periti chiamati dal Pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.
Art. 59
Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti
dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali
si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti
segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli
stabilimenti presentano al Pretore una relazione sulle cause dell'infortunio,
che è unita al processo verbale dell'inchiesta.
Art. 60
Salvo il caso di impedimento da constatarsi nel processo
verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il
decimo giorno da quello in cui è pervenuta al Pretore la denuncia
dell'infortunio.
Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli
intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi
previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul
luogo dell'infortunio.
Il processo verbale è sottoscritto dal Pretore e resta
depositato per cinque giorni nella cancelleria della Pretura.
Art. 61
Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo
precedente, il processo verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità
giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge,
rimettendo quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria del
Tribunale civile nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La
cancelleria conserva i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno
dell'infortunio.
Finché il processo verbale rimane depositato nella
cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono
prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.
Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata
all'Istituto-assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di
lavoro a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.
Art. 62
Le indennità di cui all'art. 58, per quanto riguarda il
Pretore, sono liquidate dal Presidente del tribunale e, per quanto riguarda i
testimoni e periti, sono liquidate dallo stesso Pretore facendosi nell'un caso
e nell'altro espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta di
cui all'art. 56.
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici
condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per
gli effetti indicati nell'art. 56.
L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dal
Pretore nella misura da stabilirsi con decreto dei Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
i Ministri per il tesoro e per la sanità (1), ed è compreso tra le spese di cui
al primo comma del successivo art. 202.
Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli
agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le
vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di
dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le
altre norme e istruzioni vigenti nella materia.
____________
(1) V. D.P.R. 19-12-1981.
Art. 63
In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza
motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il Pretore, ove
ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore
tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per
assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate
nella misura e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo
precedente.
Art. 64
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che
l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di
esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore
l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli
articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del
Codice di procedura penale.
Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Art. 65
L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia
dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni
prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.
Capo V
PRESTAZIONI
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti (1):
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea (2);
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in
caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti
clinici (3);
6) la fornitura degli apparecchi di protesi (4).
_________________
(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 1; vedi
anche art. 180.
(2) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 74;
V. D.M. 13-8-1984; V. D.M. 10-10-1985, art. 2.
(3) V. al riguardo le disposizioni del D.L. 8-7-1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella L. 17-8-1974, n. 386;
vedi anche L. 23-12-1978, n. 833; D.L. 30-12-1979, n. 663,
art. 5, come modificato dalla legge di conversione 29-2-1980, n. 33; D.L.
25-1-1982, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 25-3-1982, n. 98;
D.L. 12-9-1983, n. 463, artt. 11 e 13, come modificati dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 27-5-1985; L. 11-3-1988, n. 67, art. 12.
(4) V. D.P.R. 18-4-1979; D.M. 2-3-1984; D.M. 28-12-1992
(Nomenclatore protesi).
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte
dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia
adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.
Art. 68
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è
avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a
quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto
all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso
un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione
giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si
prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura
dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le
disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via
posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello
sbarco dell'infortunato ed è corrisposta nella misura dei settantacinque per
cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata
sul ruolo o sulla licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera
si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.
Art. 69
Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la
data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel
territorio nazionale, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale
consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del
territorio nazionale, non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di
rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in
altri porti, il comandante,
d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare
presso detto ufficio acconti sull'indennità per inabilità temporanea per il
periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.
Art. 70
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni
sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto
assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto
assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede
il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso
Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro
dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.
Art. 71
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra
quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze
dell'infortunio stesso.
Art. 72
In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto
assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità
temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima la facoltà di ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale
della panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato
abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a
proprio carico ascendenti.
Art. 73
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore
infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori
condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti
collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando
sussiste la carenza dell'assicurazione (1).
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la
guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive
e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di
infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente
erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal
lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.
___________
(1) v. sent. della corte cost. n. 44 del 9-6-1965 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
della L. 19-1-1963, n. 15 (ora art. 73), in rif. agli artt. 3, l° comma, 23 e
38, 4° comma, Cost. (G.U. n. 155 del 19-1-1965).
V. sent. della Corte Cost. n. 74 del 21-6-1966 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.
19-1-1963, n. 15, in rif. agli artt. 36 e 38, 4° comma, Cost. (G.U. n. 156 del
25-6-1966).
(1) Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità
permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio
o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente
e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia
professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine
al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al
venti per cento (2) per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con
effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità
temporanea assoluta, una rendita di inabilità (3) rapportata al grado
dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento, al sessanta
per cento, aliquota crescente coi grado dell'inabilità, come dalla tabella
allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al
settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento,
aliquota pari al cento per cento.
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al
migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire
cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra (4).
A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite
per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione
allegato n. 7.
Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le
rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di
cui al comma precedente.
____________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 125 del 23-6-1981 che ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
74 e 136 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 2° comma, 35, 36
e 38 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981). V. sent. della Corte Cost. n. 87 del
28-1- 15-2-1991 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in
riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, 35, primo comma e
38, secondo comma, della Costituzione.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 30-5-1977 che:
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, 2° comma, nella parte
in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia
professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul
lavoro" (G.U. n. 155 dell'8-6-1977).
(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 3.
(4) Comma così sostituito dal D.M. 26-1-1988.
(1) Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione
della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato
risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e
inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto,
una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al
primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul
limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'articolo 116,
applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
______________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 9-4-1981 che:
"ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale: 1)
dell'articolo 75 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita,
calcolata nel minimo della retribuzione annua, e del combinato disposto degli
artt. 75, 79 e 80 dello stesso D.P.R. nella parte in cui, per essere
intervenuta la capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il
diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidità derivata da due
infortuni policroni, questione sollevata in rif. agli artt. 3, 35, 38 e 76
della Cost; 2) dell'art. 79 del D.P.R.- n. 1124/1965 e del combinato disposto
dallo stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o
liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75"- e dell'art 80 del medesimo
D.P.R., questione sollevata in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, della Cost.;
3) dell'art. 75 in relazione all'art. 212 dello stesso D.P.R., questione
sollevata in rif. agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Cost. (G.U. n. 165 del
17-6-1981).
(1) Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a
menomazione elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno
mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza.
Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata
in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza
personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni
di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.
_____________
(1) Cosi sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 6; V.
sent. della Corte Cost. n. 216 del 20/24-5-1991 che "ha dichiarato non
fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 218 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso D.P.R. ed alla
tabella allegato n. 3";
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli
aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata di un
ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di
matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche
nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per
quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e
terzo comma dei n. 1 dell'art. 85 (1).
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni
della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate
prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il
raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico
dei lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento
del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per
tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventesimo anno di età, se
studenti universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita
liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla
composizione della famiglia dell'infortunato stesso.
__________
(1) V. sent Corte Cost. n. 529 del 10-5-1988 che dichiara
l'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 77 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge,
debbano ricorrere le condizioni di cui al 2° e 3° comma del n. 1 dell'art. 85
stessa legge (G.U. n. 20 del 18-5-1988).
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della
rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi
o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto
soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine
al lavoro si determina sulla base della percentuale di inabilità stabilita per
la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione
perduta.
In caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di
essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella
tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere
determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza
dell'infortunio, e per effetto della consistenza delle singole lesioni, è
diminuita l'attitudine al lavoro.
Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro
causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti
derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal
presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 (1), deve essere
rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per
effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in
cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il
numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo
l'infortunio.
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 9-4-1981.
(1) Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a
norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile
con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di una unica rendita
in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata
dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal
nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla
retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita (2).
Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata
liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene
determinata in base a quest'ultima retribuzione.
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato
determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e
l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata
la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma
precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia
residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito
a nuovo infortunio risulti un'inabilità permanente che complessivamente superi
detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione
dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla
retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato (3).
____________
(1) V. D.M. 10-10-1985, art. 3.
(2) V. sent. Corte Cost. n. 318 del 18-5-1989 che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in
cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il
decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente
infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già
erogatagli.
(3) V. sent. Corte Cost. n. 71 del 20-2-1990 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione,
degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), sollevata dal Pretore di Torino; v.
ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80,
132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), questione sollevata dal Pretore di Ancona.
Art. 81
Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di
inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato
dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla
liquidazione di un'indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro
a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (1), la rendita a seguito del
nuovo infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le
disposizioni dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno
continuativo mensile, ai sensi dell'articolo 124, l'importo della rendita,
determinato come nel precedente comma, è diminuito di quello dell'assegno
predetto.
_________
(1) In G.U. n. 43 del 27-2-1904.
Art. 82
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di
inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e
quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si
procede secondo il criterio stabilito dall'art. 80.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su
domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed
in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare
della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato
dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. la rendita
può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei
limiti dei minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto
assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti
che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione
della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima (1).
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda
in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la
soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le
disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare
alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo
dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può
disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della
rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso
un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può essere
richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente (2).
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della
rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima
alla fine di un triennio e la seconda alla fine
del successivo triennio (3) (4).
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni
se i di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato,
dichiarato guarito senza i di invalidità permanente o con postumi che non
raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi
in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da
raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto
assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e
nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento
(4).
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di
aggravamento, la misura della rendita di inabilità è quella stabilita dalle
tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di
aggravamento.
_____________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533.
(2) v. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971, che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U.
n. 206 del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987, che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83
e 137 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n.
30 del 22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'11/18-7-1991 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
sesto e settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971, che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 38 Cost. (G.U. n.
206 del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987, che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del
22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'1 1/18-7-1991 che ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e
settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione.
(4) V. sent. della Corte Cost. n. 32 del 18-1-1977 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
7° e 8°comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2°comma,
Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977); sent. della Corte Cost. n. 358
dell'11/18-7-1991 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, 8° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo
Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38,
2° comma, della Costituzione.
Art. 84
Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia
modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a
quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione.
(1) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a
favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri
seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo
le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla
morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari
a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale,
riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del
diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di
entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche
entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato
al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono
corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di
scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non
oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti
figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.
Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della
nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si
presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da
tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il
venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi
a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il
venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con
l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i
figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle
misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera
retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la
retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite.
Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono
proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella
reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota
spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto
un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli,
o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai
fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti
numeri 2), 3) e 4).
Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è
corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della
morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il
limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima l'assegno di cui al, precedente comma non può essere comunque
inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli
gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue
i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti
regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le
persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
_________
(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 7.
V. sent. della Corte Cost. n. 186 dell'11-11-1981 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in riferimento all'art. 3 Cost. (G.U. n. 345 del
16-12-1981); v. sent. della Corte Cost. n. 360 del 18-12-1985 che
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 nella parte in cui
nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani
di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che
tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha
riconosciuto.
Art. 86
L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato
nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quando dispongono
gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata
dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto
occorrono al recupero della capacità lavorativa (1).
__________
(1) v. nota (3).
Art. 87
L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare
di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore
ritenga necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle
cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un
collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore,
di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo
rappresenta o, in mancanza, dal Presidente del tribunale e di un terzo medico
scelto da essi in una lista preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino
sulla scelta del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero della sanità
(1).
Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla
costatazione del rifiuto (1).
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o l'elusione
delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del
diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a
quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si
fosse sottoposto alle cure prescritte.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533.
Art. 88
(1) Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli
precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può
disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo
di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è
applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando
l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che
i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può
chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso,
però, è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente
sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse
provveduto direttamente alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma
precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici
fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello
dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad
un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le
modalità stabilite in detto articolo.
________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.L. 8-7-1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella L. 17-8-1974, n. 386, della L. 23-12-1978,
n. 833.
Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità
l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure
mediche é chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della
capacità lavorativa (1).
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non
possa attendere al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita
di inabilita fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta
(2).
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di
cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato
il rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di
inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente
articolo le disposizioni dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con
istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale (3).
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente
autorizzata, di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
___________
(1) v. nota (3).
(2) v. sent. della Corte Cost. n. 213 dell'1-7-1983, che ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dello art. 89, 2°comma, del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 205 del 27-7-1983);
D.M. 10-10-1985, art. 2.
(3) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art.
17; D.P.R. 18-4-1979, art. 1; D.P.R. 22-2-1982, n. 182, art. 81.
Art. 90
L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima
fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il
grado dell'inabilità, nonchè alla rinnovazione degli stessi, quando sia
trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire
la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di
inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato (1).
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, artt. 26 e 57; D.P.R. 18-4-1979, art. 3;
D.L. 30-12-1979, n. 663, art. 5; D.L. 25-1-1982, n. 16, art. 1, come motificato
dalla legge di conversione 25-3-1982, n. 98; L. 10-5-1982, n. 251; D.L.
12-9-1983, n. 463, art. 11, 2° comma, come sostituito dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 2-3-1984; D.P.R. 18-7-1984, n. 782.
Art. 91
Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale,
l'istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e
al pagamento dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo restando il
disposto dell'art. 72 (1).
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la
rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per
cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa
l'operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in
conformità dell'art. 87.
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 160 del 29-12-1977 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 38 e 32 Cost. (G.U. n. 4 del
4-1-1978).
Art. 92
(1) L'istituto assicuratore provvede ai servizi per la
prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche
mediante accordi con enti o sanitari locali.
Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore
di lavoro con propri mezzi e l'istituto stesso gli rimborsa la spesa che
avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al
trasporto dell'infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e
in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura
designati dall'Istituto assicuratore.
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 93
Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle
miniere di zolfo in Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia
(1).
_______
(1) V. L. 16-6-1951, n. 756 (G.U. n. 207 del 10-9-1951).
Art. 94
(1) Le Amministrazioni
ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone
colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque
entro due giorni, del ricovero all'istituto assicuratore, anche ai fini del
pagamento delle spese di spedalità da parte dell'Istituto stesso, quando si
tratti di infortunio indennizzabile ai termini del presente titolo ed il
ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici
di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedale.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i
certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi
stabiliti a norma dell'art. 88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare
visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei
documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati
e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo
spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura
dell'Istituto assicuratore.
_________
(1) V. nota (2).
Art. 95
(1) L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare
l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano state praticate e di
disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato
dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono
permettere tutti gli accertamenti disposti dall'Istituto e fornire allo stesso
tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 87.
______
(1) V. nota (2).
Art. 96
(1) Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o
stabilimenti di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e
l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o
stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo
quanto dispone il secondo comma dell'art. 88.
_________
(1) V. nota (2).
Art. 97
(1) Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono
rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono
tenuti a rilasciare i relativi certificati.
I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente
comma sono corrisposti dall'istituto assicuratore nella misura da stabilirsi
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la
sanità.
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 98
I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di
cui agli artt. 87, 88 e 89 sono liquidati dal Presidente del tribunale nelle
misure stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla
legge 21 febbraio 1963, n. 244.
Il Presidente del tribunale decide circa l'onere dei predetti
compensi e delle eventuali spese da lui contestualmente liquidate.
Art. 99
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte
dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'Istituto stesso circa
la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore
dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba
costituire il collegio arbitrale previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199, V. L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 100
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico
attestante che l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto
assicuratore, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del
presente titolo, provvede affinchè, entro il più breve termine e in ogni caso
non oltre il ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata
all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea (1).
_______
(1) V. L. 7-8-1990, n. 241 e norme d'attuazione.
Art. 101
Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere
obbligato a corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione
all'infortunato o gli aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento
adottato.
Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo
della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato
la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o
no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del
presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, L'Istituto
assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado
dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica
all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli
elementi che sono serviti di base a tale liquidazione (1).
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida
una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto
all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata
dell'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto assicuratore,
quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita
liquidata.
____________
(1) V. L. 7-8-1990, n. 241 e norme d'attuazione.
Art. 103
L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata un'inabilità
permanente indennizzatile, deve presentare all'Istituto assicuratore, agli
effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione
anagrafica (1).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione delle firme" (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L.
11-5-1971, n. 300 "Modifiche e integrazioni della L. 4-1-1968, n. 15
contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i
quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare
indennità o non concordi sulla data di cessazione dell'indennità per inabilità
temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la
liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto
assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando,
nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che
ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato
medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda (1).
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla
data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la
risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio
l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria (2).
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art.
102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le
comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma
precedente.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199, art. 7 e della L- 11-8-1973, n. 533.
V. seni. della Corte Cost. n. 234 del 17-7-1974 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, in rif.
all'art. 38, 2° comma, Cost. (G. U. n. 194 del 24-7-1974).
(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199 e della L. 11-8-1973, n. 533.
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i
superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore
gli atti e i documenti
comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata
l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla
liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello
della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita
o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le
disposizioni dell'articolo precedente.
(1) Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata
quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza
autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il
defunto.
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1,
l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno
di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al
momento della morte della moglie per infortunio.
Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto
assicuratore può assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali,
presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici e può chiedere
per le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti
assicuratori le notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a
carico di cui all'art. 85 e debbono, altresì, rilasciare gratuitamente i
certificati di esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita
ad essi richiesti dagli Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di
rendite, ai fini del pagamento delle rate di rendita.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione delle firme". (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L.
11-5-1971, n. 300 "Modifiche e integrazioni della L. 4-1-1969, n. 15
contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione delle firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971)
Le rendite di inabilità
permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili (1).
In caso di morte del
titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in
corso.
_______
(1) Comma così sostituito
dal D. M. 26-1-1988.
Per le indennità dovute in base al presente titolo l'avente
diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente
od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità
medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito
rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma
precedente. In questo caso la procura è vistata dal Sindaco o, nel caso di
residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.
Art. 109
Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di
intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento
delle indennità fissate dal presente titolo.
Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila (1):
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto
agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi
indicati nel comma precedente;
b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia
degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in
grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
_________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 110
Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non
può essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato o sequestrato,
tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto,
con sentenza passata in giudizio, siano stati condannati in seguito a
controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto (1).
_________
(1) V. sent della Corte Cost. n. 23 dell'1-3-1973, che
dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 57 della L. 30-4-1969,
n. 153, concernente "revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale" nella parte in cui esclude dal beneficio, in
esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in rif.
all'articolo. 3 Cost.".
V. sent. della Corte Cost. n. 55 del 9-5-1973 che dichiara la
"illegittimità costituzionale dell'art. 110 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro,
limitatamente alla disposizione espressa con le parole "tranne che per le
spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata
in giudicato siano stati condannati in seguito a controversia dipendente
dall'esecuzione del presente decreto".
Al riguardo vedi anche le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533.
V. sent. della Corte Cost. n. 1041 del 22-11-1988 (G.U. n. 49
del 7-12-1988) che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 128
del R.D.L. 4-10-1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30-4-1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella
parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del
D.P.R. 5-1-1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni
corrisposte dall'INPS".
V. sent. Corte Cost. n. 572 del 13-12-1989 che ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 100 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124
(Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente,
entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la
pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate
dall'INAIL.
Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non
dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la
liquidazione amministrativa delle indennità (1).
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto
rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine
di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di
duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza
che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione
giudiziaria (1).
________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533, art. 148.
V. anche sent. della Corte Cost. n. 31 del 18-1-1977 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 111
e 112 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n.
24 del 26-1-1977).
V. ord. della Corte Cost. n. 145 del 12-5-1983 che ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 24
Cost. (G.U. n. 156 dell'8-6-1983).
L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente
titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da
quello della manifestazione della malattia professionale (1).
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere
le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel
termine di 10 anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (2).
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del
presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono
essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti
negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è
interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di
infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano
iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in
conformità delle relative norme (3).
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo
trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi
procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di
cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno
nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile (4).
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 116 dell'8-7-1969 che
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, 1° comma, del R.D.
17-8-1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui
dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità
permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in
cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al
lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile; dichiara altresì, in
applicazione dell'art. 27 della L. 11-3-1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, 15 modifiche e
integrazioni al R.D. 17-8-1935, n. 1765) nonché dell'art. 112, 1° comma, del
D.P.R. 30-6-1965, 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma,
nei limiti di cui in motivazione, in rif. all'art. 38 Cost.
(G.U. n. 106 del 28-4-1971).
V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 5-2-1974 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67, 1°
comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765, 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, n. 15, e
112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 2° comma,
Cost. (G.U. n. 48 del 20-2-1974).
V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 18-1-1977 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma,
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2° comma, Cost. (G.U.
n. 24 del 26-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 129 del 21-5-1986 che "dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 primo comma del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di
prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia
interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della
controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla
notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di
discussione; v. sent. Corte Cost. n. 544 del 12-12-1990 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
nella parte in cui prevede che la prescrizione delusione giudiziaria decorre da
"un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia
professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico;
v. sent. Corte Cost. n. 31 del 17-1-1991 che ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135,
secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(2) Termine elevato a tre anni dalla L. 29-2-1980, n. 33;
vedi anche D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 23; D.L. 12-9-1983 n. 463, art. 2,
19° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638, così sostituito dal D.L. 30-12-1987, n.
536 convertito nella L. 29-1-1988, n. 48.
V. sent. della Corte Cost. n. 110 del 21-5-1982 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
112, 2° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 24, 76 e 77
Cost. (G.U. n. 164 del 16-6-1982); termine elevato a dieci anni dall'art. 12
del D.L. 30-12-1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella L. 29-2-1988,
n. 48 (v. testo coordinato).
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,
ultimo comma, in rif. all'art. 76 Cost. (G.U. n. 122, del
10-5-1972).
(4) V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3°
comma, cod. civ.: 19, 5° comma, artt. 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del
13-4-1988).
Art. 113
Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice
di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione
dell'indennità, il giudice può anche tener conto della misura dell'indennità
assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta
dall'istituto assicuratore.
Art. 114
E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle
indennità o a diminuire la misura stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla
misura di essa non sono valide senza l'omologazione del tribunale dei luogo
dove si è effettuata la transazione stessa. All'omologazione il tribunale
provvede in camera di consiglio (1).
______
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533.
Art. 115
Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità
per inabilità temporanea, della rendita per inabilità permanente e della
rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma
degli artt. da 116 a 120 del presente decreto e dell'art. 29 o, per la
navigazione marittima, degli artt. 31 e 32.
Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e
delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è
assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata
corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi
trascorsi prima dell'infortunio (1).
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante
il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno
stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle
retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta
eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si
considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene
rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda
per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario
percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino
al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il
quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti (2).
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo
corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del
trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione
media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la
retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio
1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità
per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da
malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti
nell'esercizio stesso (3).
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media
giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al
cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione
media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli
effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui
di variazione per il periodo di tempo considerato (3).
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta
nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la
determinazione della retribuzione media giornaliera (3).
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione
marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo
comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i
comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi
ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri
ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio
dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al
quarto comma dei presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data
e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle
accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso (3).
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la
determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della
variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla
retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio
1980 (3).
_____________
(1) V. D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, come modificato dalla
legge di conversione 19-12-1984.
(2) V. L. 26-5-1966, n. 310.
(3) Così sostituito dall'art. 1 della L. 10-5-1982, n. 251;
modificato dalla L. 28-2-1986, n. 41, art. 20; L. 30-12-1991, n. 412, art. 11
(G.U. n. 305 del 31-12-1991).
Art. 117
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea,
quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da
assumere come base è eguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col
procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il
guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti
quello dell'infortunio.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su
richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle
di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate
località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori
d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo
rimanendo il disposto del terzo
comma dell'art. 116 (1).
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali
previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116
sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun
anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per
cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si
applica il disposto del settimo comma dell'art. 116 (2).
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta
nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la
riliquidazione delle rendite (3).
_________
(1) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403; L. 18-12-1973, n. 877,
art. 8; L. 6-8-1975, n. 418, art. 2; vedi anche D.M. 12-12-1968; D.M.
30-6-1969; D.M. 26-10-1970; D.M. 3-5-1971; DD-MM. 2-2-1973; D.M. 27-6-1974;
D.M. 29-9-1975; D.M. 29-7-1977; D.M. 26-5-1979; D.M. 31-3-1980; D.M. 18-6-1983;
L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, 6° comma; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M.
25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993.
(2) Comma così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 2.
(3) Così sostituito
dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 2.
(1) Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli
anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le
prestazioni in danaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:
a) I'indennità per inabilità temporanea assoluta è
ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;
b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono
ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone
assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella
medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e
comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal
contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai
diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una
retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in
denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art.
118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i
prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e
categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma
dell'art. 116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25 (2), per ogni apprendista soggetto all'obbligo
delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, è fissato in lire trecentodieci e la
quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è fissata in lire centottanta.
________
(1) V. L. 28-2-1987, n. 56, art. 21.
(2) Per il testo dell'art. 22 della L. 19-1-1955, n. 25, v.
pag. 107.
Art. 120
Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato
è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20,
l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la
retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere
un'indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in
altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della
liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo
caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai
casi previsti dall'art. 118.
Art. 121
Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi
perduta secondo l'art. 162 del Codice della navigazione, e dal giorno del
naufragio, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave,
siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone
dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la
liquidazione dell'indennità assicurata per il caso di morte.
Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la
prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui
scade il detto termine di sei mesi.
Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie
certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già liquidata e
in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra
l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui
che si credeva disperso.
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio
dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per
ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere
proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data
della morte (1).
________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533, art. 8.
Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il
periodo di corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità
permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione
della rendita, l'Istituto assicuratore, se gli risulti che i superstiti
dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a
conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli effetti
dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.
In ogni caso il termine
di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i superstiti sono
venuti a conoscenza del decesso.
(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1965, agli invalidi per
infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati
ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio
1929, n. 928, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al settantanove per
cento, se titolari di rendita vitalizia, lire ottomila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per
cento, se liquidati in capitale, lire seimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per
cento, lire sedicimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire
venticinquemila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali
sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76,
lire venticinquemila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta
assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e
assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile
corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'Istituto assicuratore.
___________
(1) Sostituito dalla L. 12-3-1968, n. 235, art. 1 e
modificato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 8; vedi anche D.P.R. 18-4-1979,
art. 3; v. D.M. 6-8-1991 e D.M. 7-8-1991.
Art. 125
Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono,
fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che
debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere
direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al
lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in
cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di
lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un
supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione.
Capo VI
ISTITUTI ASSICURATORI
Art. 126
(1) L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata,
anche con forme di assistenza e di servizio sociale (2), dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto
dispone l'articolo seguente.
_________
(1) V. L. 20-2-1958, n. 93, art. 6; L. 17-8-1974, n. 386,
art. 12-bis; L. 23-12-1978, n. 833; L. 9-3-1989, n. 88; L. 7-8-1990, n. 241 e
"Norme di attuazione INAIL per il comparto istituzionale".
(2) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616; D.L. 18-8-1978, n. 481,
convertito, con modificazioni, nella L. 21-10-1978, n. 641; L. 21-12-1978, n.
845, art. 8, lett. g); D.P.C.M. 24-3-1979; D.P.R. 18-4-1979; D.P.R. 22-2-1982,
n. 182.
Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione
marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli
armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del
regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (1) convertito nella legge 29 giugno
1933, n. 860 (2); le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche
all'assicurazione di prestazioni supplementari previsti da regolamenti
organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi
in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse
predette;
2) i dipendenti
delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il
personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo
Stato.
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può
essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a
parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al
trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal
Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per la sanità (3) (4).
_________
(1) In G.U. n. 86 del 12-4-1933.
(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.
(3) V. L. 11-7-1980, n. 312; D.M.
13-8-1984.
(4) V. D.M. 10-10-1985.
Art. 128
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della corresponsione delle
rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo
l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel presente titolo,
in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori capitali delle rendite,
calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e sono
esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano
stabilite tali tabelle, sono applicate, quelle formate dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini dell'art. 39.
Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere
alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente
titolo, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
il tesoro e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato, con le
modalità stabilite nel decreto stesso, di erogare le prestazioni assicurative
per infortuni in servizio o malattie professionali dovute dalle Amministrazioni
dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo
dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.
Art. 129
Le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 sono poste sotto la
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad
esse le disposizioni dell'art. 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033,
concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina
mercantile, sentito il Consiglio di stato.
Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie
statistiche che siano ad esse richieste da detto Ministero.
Art. 130
Gli impiegati dell'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli
effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla
sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
Capo VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 131
(1) Per le malattie professionali si applicano le
disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni del
presente capo.
_______
(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che dichiara
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 157 cod. pen. 131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3
Cost. (G.U. n. 6 del 10-2-1988).
Art. 132
Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità
complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da
malattia professionale (1).
_______
(1) V. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124 (Testo
unico alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di
Ancona.
Art. 133
La tutela assicurativa contro le malattie professionali non
comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
(1) Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute
anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle
lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè
l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna
malattia è indicato nella tabella allegato n. 4.
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una
malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai
termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il
periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione
che abbia determinato la malattia.
Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar
luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata
dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa
l'assicurazione obbligatoria.
________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che
"dichiara l'illegittimità costituzionale, in rif. all'art. 38, 2° comma
Cost. dell'art. 3, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui
non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria
è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle
allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si
tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"
(G.U. n. 8 del 24-2-1988).
La manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della
malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si
manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella
lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia
professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata
all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico (1).
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 206 dell'11-2-1988 che
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 9 del 2-3-1988).
Art. 136
Nel caso di inabilità
permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere
ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per
effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende
cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto
con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.
Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati
dall'istituto assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate
ad un collegio arbitrale costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la misura della
riduzione della rendita.
La misura della rendita di inabilità da malattia
professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per
disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle
condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa
nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo
indennizzatile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto
assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti
che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia
professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al
lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a
pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa (1).
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda
in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la
soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le
disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare
alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo,
dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può
disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che
siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità
temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso
un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna
delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza
inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per
modifìcazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione
della rendita (2).
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di
decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui
al comma precedente (1).
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U.
n. 206 del 28-4-1971); sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del
22-7-1987).
Art. 138
L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti
relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle
disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.
(1) E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in
un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità (2).
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro
competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico
provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono
puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila (3).
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica
previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da
lire ottomila a lire quarantamila (3).
_______
(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che dichiara
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 157 cod. pen., 131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3
Cost. (G.U. n. 6 del 10-2-1988).
(2) V. D.M. 18-4-1973, n. 173.
(3) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35, 8° comma.
Capo VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SILICOSI E L'ASBESTOSI
Art. 140
(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie
professionali contemplata dall'art. 3 del presente decreto è compresa la
silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella,
allegato n.8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi.
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 206
del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 140, in relazione alla tab. all. 8, nonché dell'intero
capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4 e 38 Cost.
(G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 141
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto
applicatili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel
presente capo.
Art. 142
Art. 142 (1)
(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent.
della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8,
nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt.
3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 143
Art. 143 (1)
(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent.
della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8,
nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt.
3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 144
(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali
contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta
nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che
risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio dell'asbestosi.
_______
(1) Così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 2.
Art. 145
(1) Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le
loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità
permanente al lavoro superiore al 20 per cento (2);
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate
ad altre formo morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali
casi si procederà alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si
intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi,
associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio.
________
(1) Così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 4.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 64 del 124-1981 che:
"dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L 27-12-1975, n. 780)
nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in
caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore
al 20% anziché al 10%."
V. ord. della Corte Cost. n. 124 del 23-6-1981 che ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4
della L. 27-12-1975, n. 780), già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata con sentenza n. 64 del 1981 (G.U. n. 193 del 15-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 157 del 15-7-1981 che ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito
dall'art. 4 della L. 27-12-1975, n. 780), già dichiarato illegittimo con
sentenza n. 64 del 1981, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 214 del
5-8-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 48 del 22-1-1982 che ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 145 lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4
della L. 27-12-1975, n. 780), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 64 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).
La misura della rendita di inabilità da silicosi o da
asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per
disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle
condizioni fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento
che ha luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale
peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità
complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le
associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato
cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa
nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo
indennizzabile (1).
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare
alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente,
dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può
disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso
un anno dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi
da quella della costituzione della rendita.
Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a
distanza inferiore ad un anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere
tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al precedente articolo possono aver
luogo anche fuori dei termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere
richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art.
137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione
della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
_________
(1) Comma così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art.
5.
Art. 147
Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione
annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella
percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi
precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito
alle lavorazioni di cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo
l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o
di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai
sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione
percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai
lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui
era addetto il lavoratore alla
data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi
dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore
alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta
all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto,
viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per
la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data
dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti
inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione
della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.
Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose
contemplate nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza
dell'Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore dei
lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva,
le quali spettano all'istituto nazionale della previdenza sociale, purchè
sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti
diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte dell'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti
diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto
assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno
giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità
temporanea assoluta.
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato
in un istituto di cura, egli ha diritto ad una assegno giornaliero
corrispondente all'indennità di cui all'art. 72.
Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia
già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art.
89 (1).
_________
(1) V. D.M. 10-10-1985 art. 2.
Art. 149
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le
contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di
silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte
alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale (1).
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito
dall'istituto assicuratore al quale il caso è stato inizialmente
denunciato.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199.
Qualora l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la
lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè
riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con
inabilità permanente di qualunque grado, purchè non superiore all'ottanta per
cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed
indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per
l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia
una rendita di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse
da quelle di cui all'art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della
differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi
dell'articolo 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti
l'abbandono della lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo,
percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente
disoccupato, la rendita medesima è pari ai due terzi della retribuzione
giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi
trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente
dalla relativa indennità di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il
trattamento previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda
volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei
limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la
successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti
dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia (1).
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale
che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità
lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova
occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione
percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del
lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i
quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre
dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.
______________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 178 del 10-2-1988, che dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia
stata corrisposta quella prevista dal 1° comma dello stesso articolo sempre che
ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte (G.U. n. 8 del
24-2-1988).
Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di
cui all'art. 50, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore
entro il termine di centottanta giorni (1) dalla data in cui, a seguito
dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se
abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella
allegato n. 8 o se sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro
attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve
essere accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in
altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla
dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla
misura della retribuzione relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa
attestazione degli organi competenti.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533.
In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'istituto assicuratore,
quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle
lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il datore di
lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida
dell'istituto assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro non sospendono
l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti
organi non ritengano di disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di
provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate
nei precedenti commi.
Art. 153
I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella
tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare,
fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai
esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da
determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai
dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc. (1).
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare
all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi
dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la
valutazione del rischio (2).
________
(1) Comma così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art.
10, ultimo comma.
(2) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16.
Art. 154
I criteri per la determinazione del premio supplementare di
cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua
applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (1).
________
(1) V. D.M. 20-6-1988.
Art. 155
Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11,
la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e
l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di
prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.
Art. 156
I datori di lavoro sono
tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art.
20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio
della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti
delle lavorazioni medesime.
Art. 157
(1) (2) I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni
di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono
stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a
spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di
fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli
articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle
lavorazioni suddette (3).
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non
superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A
seguito di tale accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione
secondo le modalità di cui all'articolo seguente.
Per i lavoratori per i
quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche
periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita
da quella annuale prevista nel comma precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni
suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi
associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui
al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata
all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento,
avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità di cui
agli articoli 160 e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che
lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato
dal datore di lavoro.
Le spese per il funzionamento dei collegio medico di cui al
precedente comma, sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun
Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'lstituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35, 8° comma.
(2) V. D.M. 21-1-1987.
(3) V. D.1gs 15-8-1991, n. 277, art. 22, 37.
Art. 158
(1) Alla visita medica prescritta dal primo comma
dell'articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori
provenienti da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo contro la
silicosi e l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal far eseguire la suddetta
visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad
un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa
essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui
all'art. 162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini
della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è
eseguita ai sensi del comma secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data
della precedente visita.
__________
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 159
La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta
dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a
norma dell'art. 161, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione
medica eventualmente in suo possesso.
Art. 160
(1) La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre
l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito
polmonare.
L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la
radiografia del torace con l'esame schermografico, purchè lo schermogramma non
abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramrna non consenta l'accertamento
di cui al primo comma dell'art. 157, deve essere eseguita, entro quindici
giorni dalla schermografía, una radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica
indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del
lavoratore, il nome del
radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello
schermogramma o del radiograrnma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al
numero, la data in cui viene eseguito.
_______
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 161
Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere
gli esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati
dall'Ispettore del lavoro competente, il quale, previo accertamento
dell'adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di
concerto con il medico provinciale.
Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni, intendono operare in tutto il territorio nazionale debbono essere
autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministero della sanità.
Art. 162
I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art.
160 sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A,
allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione
di cui all'art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da
silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se
iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n.
10, contenente la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o
permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato
art. 157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni
dalla data in cui il datore di
lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata
dell'attestazione, nonchè i documenti radiografici e schermografici, sono
trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del
medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è
tenuto a far pervenire la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal
ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i documenti originali,
unicamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il
lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonchè a presentarli ad ogni
richiesta dell'ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato
del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro
predetti in altro luogo.
Art. 163
Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato
affetto da silicosi o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al
datore di lavoro, con i documenti
di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente anche una seconda copia
dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque giorni
dal ricevimento.
Art. 164
Su istanza del lavoratore, che intende richiedere
l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, il datore di lavoro deve rilasciare
entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di
cui al primo comma dell'art.
162.
Art. 165
Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui
al quinto comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia,
che lo rappresenta nel collegio.
L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al
datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel
collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di
cui al primo comma dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi
agli accertamenti stessi.
Art. 166
Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua
costituzione, comunica le proprie decisioni all'ispettorato del lavoro, che
provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo
aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda di cui al primo comma
dell'art. 162.
Art. 167
I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al
sesto comina dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle
disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.
Art. 168
Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati
nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con
motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori.
Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte
dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere
relativo grava sul datore di lavoro.
I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite
preventive e periodiche di cui all'art. 157 debbono essere portati a conoscenza
delle persone e degli enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini
ivi stabiliti.
Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite
di controllo, può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui
al quinto comma dell'art. 157.
Art. 169
L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del
competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le
visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da
esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad
una parte di essi.
Art. 170
La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle
visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste
anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.
Art. 171
(1) Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di
carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente
capo, anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di
rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti
radiologia.
_______
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 172
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche
periodiche o di controllo previste dagli articoli 157 e seguenti, non può
continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato
n.8.
Art. 173
Le disposizioni particolari, concernenti le misure di
prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e
i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle
lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità (1).
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.
Art. 174
Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle
disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo
precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento
generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (1).
______
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.
Art. 175
(1) Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i
propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli
accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette
lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associata
a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei
riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso
superare le lire ottantamila.
_______
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35, 8° comma.
Art. 176
(1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del
presente capo è punito con l'ammenda da lire duemila a lire ventimila per
ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso
superare le lire ottantamila.
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35, 8° comma.
Art. 177
(1) Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una
Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono
affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12
aprile 1943, n. 455 (2), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 648 (3) e del presente capo affinché il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione,
erogare somme per sussidiare:
a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi
si sia manifestata oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione
delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943, n.
455 e successive modificazioni e integrazioni;
b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle
prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo
massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella
tabella predetta;
c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto
dei lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la
manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle indennità
per inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione
notevolmente svalutata;
d) lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano
riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente
superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi
provengono.
Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:
e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei
lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase
attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli
studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.
__________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 29.
(2) In G.U. n. 137 del 14-6-1943.
(3) In G.U. n. 173 del 13-7-1956.
Cap IX
ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di
provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla
cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e
perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale
dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro
che, essendo assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (1), al
regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (2), al decreto legislativo
luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 (3) e loro successive modificazioni ed
integrazioni, o al presente decreto abbiano subito o subiscano un'inabilità
permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei
mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del
Comitato tecnico di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 maggio 1947, n. 438 (4), alle cure chirurgiche, mediche,
ortopediche, fisio ed ergoterapiche, alla fornitura di protesi e di altri
apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in
quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine del
presente decreto, nonché ad altre prestazioni deliberate dal Comitato tecnico
stesso, anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto
assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro quinti.
_________
(1) In G.U. del 27-2-1904.
(2) In G.U. n. 240 del 14-10-1935.
(3) In G.U. n. 218 del 14-9-1917.
(4) In G.U. n. 134 del 16-6-1947.
Art. 179
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore
ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data
della costituzione di rendita o dalla data di completamente delle cure indicate
agli artt. 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento
o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in
attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità,
secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro (1).
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce
annualmente, sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di
addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 (2), e
riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al
comma precedente.
Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva la
facoltà dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di
addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335 (3).
I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento
previsto dagli artt. 52 e 61 della legge 29 aprite 1949, n. 264.
__________
(1) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, artt. 35 e 36; L. 21-12-1978, n. 845, artt.
2 e 8; D.P.R. 31-3-1979; D.P.R. 18-4-1979; D.P.R. 22-2-1982, n. 182.
(2) In S.O.G.U. n. 125 dell'1-6-1949.
(3) In G.U. n. 93 del 17-4-1958; vedi anche D.P.R. 31-3-1979,
art. 4.
Art. 180
(1) Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni
previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione
obbligatoria nelle imprese private, l'associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di
accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire
quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.
Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate
dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
__________
(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 10; L. 21-10-1978, n. 641,
art. 1-decies; D.P.R. 31-3-1979, art. 5; D.M. 9-5-1986 (G.U. n. 136 del
14-6-1986); D.M. 27-1-1987, n. 137; D.M. 26-1-1988; D.M. 13-6-1990 (G.U. n. 154
del 4-7-1990); D.M. 27-9-1990 (G.U. n. 243 del 17-10-1990); D.M. 2-7-1991.
Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la
realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si
provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e
contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5
della legge 21 marzo 1958, n. 335.
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente
prelevato e versato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori
(1) di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle
somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrativi a favore degli
invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano
di cui all'art. 179 (1).
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente,
è devoluta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i
suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente (2).
__________
(1) V. L. 21-12-1978, n. 845, art. 23;
D.M. 15-9-1979, art. 2.
(2) V. L. 21-10-1978, n. 641, artt. 1 duodecies e 2.
Art. 182
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro provvede all'assistenza di cui all'art. 178:
a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di
amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e
Amministrazioni di cui all'art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno
in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio
pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed
erogazioni di terzi.
Art. 183
Il Comitato di cui all'art.
178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi
titolari di rendita di inabilità, si applicano le disposizioni dell'art. 72.
Art. 184
Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1 e 2
dell'art. 127 hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai
grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in
seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito
un'inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed
Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le
notizie ed informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.
Art. 185
Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come
titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione e, in
genere, delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonché delle condizioni
economiche e familiari di esso.
(1) I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni
assistenziali da parte della gestione o circa la natura e i limiti delle prestazioni stesse sono
demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199.
Art. 187
Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla
gestione delibera:
1 - sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e
limiti di essa;
2 - sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
3 - sulla compilazione di regolamenti interni;
4 - su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni
forniti di mezzi idonei per l'assistenza;
5 - su quanto attiene, in genere, al funzionamento della
gestione.
Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto
consuntivo della gestione e propone la misura del contributo a carico degli
Istituti assicuratori ai sensi dell'art. 182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze
si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia
per il Comitato esecutivo dell'istituto medesimo.
Art. 188
Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del
bilancio dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Art. 189
Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici
e con il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Capo X
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai
dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla
navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle
categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n.
5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le
relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica
istruzione.
Art. 191
Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome
statali faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio.
Art. 192
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19
gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli
infortuni sul lavoro e le malattie provvedono secondo le norme della
legislazione che le concerne e dei propri statuti.
Art. 193
Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme
della legislazione che lo concerne (1).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-1-1978, n.
84 (S.O.G.U. n. 91 del 3-4-1978).
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione
industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente
decreto si provvede, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una
tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con
un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali.
Per l'anno 1965 e gli anni successivi l'addizionale di cui
sopra è determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al
venti per cento (1).
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale
suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a
favore di Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge in vigore.
_________
(1) D.M. 28-2-1967 (G.U. n. 62 del 10-3-1967); D.M.
20-12-1967 (G.U. n. 13 del 17-1-1968); D.M. 7-2-1969 (G.U. n. 53 del
27-2-1969); D.M. 15-10-1969 (G.U. n. 275 del 29-10-1969); D.M. 29-12-1971 (G.U.
n. 10 del 13-1-1972); D.M. 16-3-1973 (G.U. n. 93 del 14-4-1973); D.M. 17-7-1974
(G.U. n. 203 del 2-8-1974); D.M. 20-8-1975 (G.U. n. 282 del 23-10-1975); D.M.
3-9-1976 (G.U. n. 248 del 17-9-1976); D.M. 26-9-1977 (G.U. n. 273 del
6-10-1977); D.M. 18-10-1978 (G.U. n. 314 del 9-11-1978); D.M. 15-9-1979 (G.U.
n. 296 del 30-10-1979); D.M. 10-10-1980 (G.U. n. 287 del 18-10-1980); D.M.
2-10-1981 (G.U. n. 284 del 15-10-1981); D.M. 1-10-1982 (G.U. n. 282 del
23-10-1982); vedi anche L. 27-12-1975, n. 780, art. 10; v. D.M. 18-6-1988
(nuova tariffa dei premi).
I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del
presente titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi
nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni (1).
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689.
V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 alla nota
(1).
Art. 196
(1) I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente
titolo debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia
conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione
deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondoché il ricorso sia presentato all'uno o
all'altro. L'ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, qualora non risulti eseguita la comunicazione, assegnano al
ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte;
trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia data la prova,
l'ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
dichiarano inammissibile il ricorso.
______
(1) v. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199.
Art. 197
(1) Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo
ed al titolo secondo sono versate a favore del Fondo speciale infortuni,
istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio
decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale può erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale
assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per
cause estranee all'infortunio o alla malattia professionali
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento
e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in
genere agli infortunati;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli
studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere.
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano
acquisite al Fondo speciali infortuni.
________
(1) Così sostituito dalla L. 5-5-1976, n. 248, art. 9.
Art. 198
(1) Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da
ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i
provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché
tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie
che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro
aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo
dell'assicurazione.
Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle
imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le
assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di
indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i
certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza
del decreto stesso.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
delle Casse di cui all'art. 127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro
favore sono esenti dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti
costitutivi dell'Istituto, le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti
gli altri atti e documenti che
possono occorrere tanto all'istituto per se stesso, quanto agli assicurati,
relativamente all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze
attive di bilancio dell'istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le
rendite da essi liquidate.
Gli atti e i contratti stipulati dall'istituto e dalle Casse
predette per impiegare i propri
fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati
dallo Stato. Qualora, però, tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni
di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo stato o di
altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti
alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo
che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.
Su depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa
depositi e prestiti dall'istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di
custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale
nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1 del
regio decreto legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno
1928, n. 1396.
___________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15
-Norme sulla documentazione e autenticazione di firme- (G.U. n. 23 del
27-1-1968); della L. 11-5-1971, n. 300 -Modifiche e integrazioni alla L.
4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. n. 158 del 24-6-1971) e del D.P.R. 29-9-1973, n. 601
-Disciplina delle agevolazioni tributarie. (S.O. n. 2 G.U. n. 268 del
16-10-1973).
Art. 199
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli
addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia
diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale
nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra
l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo (1), nonché per i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo
comma dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1°
gennaio 1966 (2).
_________
(1) V. L. 26-3-1983, n. 85.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che
dichiara la illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 199 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di
consumo, di cui al 3° comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti
all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966."
V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973 che dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 199, 2° comma, del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di
cui all'art. 4, 3° comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni fino alla data del 1° gennaio 1966."
Art. 200
Le attribuzioni demandate dal presente decreto
all'Ispettorato del lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione
marittima e la pesca marittima, all'autorità marittima o consolare.
Art. 201
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la
navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza è esercitata
rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del territorio dello Stato o
consolari all'estero e degli uffici del lavoro portuale.
Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni
alla nave, quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.
Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere
negate quando siano stati omessi in tutto o in parte i versamenti dei
contributi assicurativi.
Art. 202
Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dal
presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei
magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie
professionali, concorrono gli Istituti
assicuratori di cui agli artt. 126 e 127.
Gli Istituti predetti
versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma occorsa per le spese di
cui al precedente comma, nell'ammontare liquidato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con quella del tesoro, e ripartito fra gli
Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi assicurativi da essi
introitati.
I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione
della tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3, sono tenuti agli
stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro
per l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni (1).
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei
termini di cui all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 52.
In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda
artigiana, ove questi si trovi nell'inpossibilità di provvedere alla prescritta
denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le
conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto
assicuratore.
__________
(1) V. D.L. 2-12-19851 n. 688, art. 1.
Titolo II
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'AGRICOLTURA
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE (SOGGETTI E LAVORATORI)
Art. 204
I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di
prestatori d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere
compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono
risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal
1° gennaio 1966 (1).
Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la
restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.
Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli
per gli infortuni sul lavoro previsti dal presente decreto, oppure garantiscano
gli indennizzi stabiliti in misura superiore a quella delle indennità fissate
dal decreto medesimo, i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte
che non riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennità
predette.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali stipulati dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente
decreto.
________
(1) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art.
21.
V. sent. della Corte Cost. n. 3 del 15-1-1970 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 in
riferimento all'art. 76 Cost. (G.U. n. 24 del 28-1-1970).
In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono
assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici
anni ai settanta compiuti (1):
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende
agricole o forestali (2);
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro
"coniuge" e figli (3), anche naturali e adottivi (4), che
prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende (5);
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali,
che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro
che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o
di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino (6).
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società
cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad
affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli artt.
206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del
presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati,
sebbene convivano coi proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in
quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori
indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i
requisiti richiesti in essa lettera a) (7).
____________
(1) V. L. 17-10-1967, n. 977, art. 24; L. 8-8-1972, n. 457,
art. 4 che ha abolito i limiti di età previsti.
V. sent. della Corte Cost. n. 262 del 29-12-1976 che dichiara
la -illegittimità costituzionale dell'art. 205, 1° comma, nella parte in cui
esclude che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni
siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro."
(2) V. L. 31-3-1979, n. 92, art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 12-7-1985, che dichiara
non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 205 lett.
a) e c) e 213 in rif. agli artt.
3 e 38 Cost. (G.U. 185/bis del 7-8-1985).
(3) V. L. 243/1993 art. 14,
lett. b) ; L. 1047/1957 art. 1; L. 9/1963 art. 2 (a decorrere dal 1° giugno
1993).
(4) V. L. 9-12-1977, n. 903, art. 10.
(5) V. al riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43,
relativa all'-Adozione speciale- (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L.
10-5-1975, n. 151 -Riforma del diritto di famiglia. (G.U. n. 135 del 23-5-1975)
e della L. 4-5-1983, n. 184 -Disciplina dell'adozione e dell'affidarnento dei
minori- (S.O.G.U. n. 133 del 17-5-1983); v. L. 243/1993, art. 14; L. 1047/1957
art. 1; L, 9/1963, art. 2, che hanno ricompreso fra i soggetti di cui al comma
1, lett. b) i parenti ed affini entro il quarto grado nonchè gli esposti
regolarmente affidati che esercitano le medesime attività sugli stessi fondi (a
decorrere dal 1° giugno 1993).
(6) V. L. 1047/1957, art. 1 e L. 9/1963, art. 3, che
comprendono fra i soggetti di cui al comma 1, lett. a) i parenti ed affini
oltre il quarto grado (a decorrere dal 1° giugno 1993).
(7) v. nota (5).
(1) Sono considerate aziende agricole e forestali, ai fini
del presente titolo, quelle sercenti una attività diretta alla coltivazione dei
fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse,
ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso
agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di
allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici
a scopo alimentare e quello attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e
simili (2).
________
(1) Così sostituito dall'art. 1 della L. 20-11-1986, n. 778.
(2) V. L. 30-4-1976, n. 386, art. 3.
(1) Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori
inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del
bestiame (2) ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività
dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del Codice civile, anche se
i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato,
ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano
eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo (3).
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette
alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano
eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di
un'azienda agricola, sono comprese nell'assicurazione a norma del presente
titolo (4).
Sono altresì soggetti alle. disposizioni del presente titolo
i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per
i quali non si sia stabilita l'imposta sui terreni.
Fra le lavorazioni di cui al secondo comma del presente
articolo, sono comprese anche quelle attinenti all'avicoltura, alla
bachicoltura, all'apicoltura e simili (5).
____________
(1) V. L. 243/1993, art. 14; L. 9/1963,
artt. 2 e 3; le quali a
decorrere dal 1° giugno 1993 prevedono: - che l'effettiva prestazione di lavoro
del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le
normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo
del bestiame; - che il fabbisogno per la coltivazione del fondo sia pari o
superiore a 104 giornate lavorative annue per i coltivatori diretti e a 120 per
i mezzadri ed i coloni.
(2) V. nota 1.
(3) V. L. 5-4-1985, n. 126, art. 1.
(4) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 2.
(5) V. L. 20-11-1986, n. 778, art. 2; con il testo originario
V. appendice.
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle
disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali
la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante,
l'estirpazione delle piante dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio
e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di
deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il
loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori
siano svolti da imprenditori agricoli.
E soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la
coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è
considerata come tale anche la carbonizzazione.
(1) Alle persone
di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente
inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le
prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da
infortunio lavorando a servizio delle dette macchine (2).
Dette prestazioni spettano, altresì alle persone previste
all'art. 205 che, nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 4, siano
addette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, comma esclusione di quelle
di cui ai nn. 7, 8, 10, 13 limitatamente al deposito ed all'impiego, 14 se
eseguite con meno di quattro persone, 24 e 26.
_________
(1) V. D.M. 29-7-1977; D.M. 31-3-1980; D.L. 22-12-1981, n.
791, convertito, con modificazioni, nella L. 26-2-1982, n. 54; L. 10-5-1982, n.
251, art. 4; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla
legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, 19°
comma.
(2) V. sent, Corte Cost. n. 231 del 31-10-1986 che -dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie
professionali nell'industria) dello stesso D.P.R. anche ai lavoratori agricoli
comunque addetti all'utilizzazione delle macchine-.
CapoII
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 210
L'assicurazione secondo il presente titolo comprende tutti i
casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui
sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per
più di tre giorni.
Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la
conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita
l'attitudine al lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la
conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al
quindici per cento e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, in conformità
della tabella allegato n. 2 (1).
Si considera come inabilità temporanea assoluta la
conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un
determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.
_________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457.
L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali
indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed
a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali
lavorazioni rientrano tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208 (1).
Per tali malattie professionali, in quanto non siano
stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli
infortuni sul lavoro in agricoltura.
________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482.
V. sent. Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 e
delle tab. all. 4 e 5 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come modificate col D.P.R.
n. 482 del 1975), in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che dichiara
l'illegittimità costituzionale, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost. dell'art.
3. 1° comma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che
"l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è
obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle
allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione
specificato o da un agente patogeno indicato nelle stesse, purchè si tratti di
malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro". (G.U. n. 8
del 24-2-1988).
Capo III
PRESTAZIONI
Art. 212
Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si
applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quella in rendita, nonchè
ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortunio sul lavoro in
agricoltura, le disposizioni del titolo primo per gli infortuni su lavoro
nell'industria (1).
__________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 71 del 20-2-1990 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione,
degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 V. ordinanza Corte
Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del
D.P.R. 30-6-1965 n. 1124.
Art. 213
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione
dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e
per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle
persone previste alle lettere a) e c) dell'art. 205 nella misura del sessanta
per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto
ministeriale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488 (1).
Quando la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si
prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura
dell'inabilità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma
precedente (2) in lire cinquecentoventicinque (1).
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra
quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze
dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al
lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e c)
dell'art. 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori
condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonchè da contratti
collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando
sussiste la carenza dell'assicurazione come previsto dall'art. 73 (3).
__________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 71 del 20-2-1990 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione,
degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 V. ordinanza
Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212
del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124.
(2) Comma così sostituito
dalla L. 16-2-1977, n. 37, art. 1, vedi anche art. 2; v. L. 251/1982, art. 4.
Per i soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett. b) a
decorrere dal 1° giugno 1993 l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta deve essere liquidata sulla base della retribuzione giornaliera minima
fissata per le generalità dei lavoratori nell'industria (v. L. 243/1993, art.
14, lett. d).
(3) V. nota (1) all'art. 73.
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della
rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
Valgono, altresì, per la valutazione delle inabilità, i
criteri specificati nell'art. 78.
Art. 215
Per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio
sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici
per cento (1), è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della
cessazione dell'inabilità temporanea assoluta (2) una rendita di inabilità
sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila
per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila
per i lavoratori di età non superiore a sedici anni (3) e delle aliquote
percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6.
A decorre dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle
aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le
rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al
precedente comma.
__________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457; v. sent. Corte Cost. n. 1129 del
14-2-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del D
P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di infortunio sul
lavoro in agricoltura, richiede ai fini della corresponsione della rendita un
grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici per cento anziché
al dieci per cento." (G.U. n. 52 del 28-12-1988).
Per i soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett. b) a
decorrere dal 1° giugno l993 la base retributiva per la liquidazione delle
rendite per inabilità permanente e delle rendite a superstiti è pari al
minimale di legge stabilito per i lavoratori dell'industria; v. L. 243/1993,
art. 14, lett. e).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 69 del 27-3-1969 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215,
in rif. agli artt. 76 e 77 Cost. (G. U. n. 98 del 16-4-1969).
(3) V. L. 16-2-1977, n. 37, art. 3.
Art. 216
Le indennità liquidate agli infortunati di età non superiore
a sedici anni sono elevate, a compimento del sedicesimo anno di età, alla
misura prevista per i lavoratori di età superiore a sedici anni (1).
________
(1) V. L. 16-2-1977, n. 37, art. 3.
Art. 217
Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni
dell'art. 77.
(1) Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a
menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno
mensile di lire duccentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza.
Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata
in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza
personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni
di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.
________
(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 216 del 20/24-5-1991 che ha
dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 218 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso
D.P.R. ed alla tabella allegato n. 3.
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di
inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento è data
facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno (1) dalla
scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la
corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al
valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle
tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale (2).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533, art. 8.
(2) V. D.M. 9-7-1984 (S.O.G.U. n. 290 del 20-10-1984).
(1) Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante
da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta
per cento, con moglie (2) e figli, o solo moglie (2), o solo figli aventi i
requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita
ai sensi dell'art. 77, può essere concesso, al solo scopo di investimento in
beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine
agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purché siano trascorsi almeno
due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in
età non superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte
della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati
negli articoli che seguono.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme" (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971,
n. 300 "Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
(2) V. L. 9-12-1977, n. 903, art. 10.
Art. 221
(1) Il riscatto in capitale
della rendita di cui all'articolo precedente è condizionato alla dimostrazione
da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e
familiari di legge e dell'utilità dell'investimento per gli scopi contemplati
dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi,
oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui,
tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione
dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso
il riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità
in relazione all'entità ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la
quale debbono essere usate.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme. (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n.
300. Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme" (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
Art. 222
(1) La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220
deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
deve essere corredata dai documenti dimostrativi della ricorrenza delle
condizioni richieste.
L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti
gli altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi
d'ufficio alle autorità competenti.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme". (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971,
n. 300. "Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente
norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme" (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
Art. 223
Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui
all'art. 220 è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento
alla data di presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita
eventualmente pagati dopo tale data.
Art. 224
Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art.
220 può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono
ritenersi immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano
suscettibili di modifìcazioni, la rendita può essere riscattata in misura non
superiore alla metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei
postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposta
semprechè permangano le condizioni richieste dall'art. 220.
Art. 225
Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi
dell'art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile
con rendita di inabilità permanente ai sensi dei presente titolo, l'importo
della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art.
82, è decurtata dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale
della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'art.
231, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza
dell'infortunio.
Art. 226
A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai
sensi dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:
a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili
ed immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere alienati
o ipotecati, sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi dieci anni dalla
costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le
spese per la stipulazione degli atti di compravendita e conseguenziali sono a
carico dell'infortunato acquirente;
b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e
riparazione di cui all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base
agli stati di avanzamento approvati dal proprio uffìcio tecnico;
c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto
delle macchine agricole, il relativo prezzo;
d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse
idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.
Art. 227
Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222 decide il Comitato
esecutivo dell'Istituto assicuratore, il
quale, sentito il Comitato
tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciarsi entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda.
Art. 228
Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui
all'articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; che decide in via
definitiva (1).
____________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199.
Art. 229
L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di
cui all'art. 220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protesiche, ivi
comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino, ed
eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nel limiti e con
le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 230
Alla revisione delle rendite
di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano
le disposizioni contenute negli artt. 83 e 84.
Art. 231
Le indennità per i casi di morte derivante da infortuni sul
lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita (1) sulla base delle
retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in conformità delle disposizioni del
titolo primo.
A decorrere dal I° luglio 1965 le rendite di cui al comma
precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per
cento della retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234.
__________
(1) A decorrere dal 1° giugno 1993 la base retributiva per la
liquidazione delle rendite a superstiti dei soggetti di cui all'art. 205, comma
1, lett. b), è pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori
dell'industria; v. L. 243/1993, art. 14, lett. e.
Art. 232
In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore
o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei
componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia;
le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.
La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta
dall'istituto assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione agli aventi
diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe
eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro
diritto all'indennità. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia,
il Pretore deve farlo risultare da una dichiarazione che rilascia all'istituto
assicuratore, a sua domanda, nella quale fa menzione, altresì, dell'avvertenza
fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente
articolo sono in ogni caso a carico dell'istituto assicuratore; l'onorario per
l'autopsia, con il referto, è liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per
la sanità (1).
_________
(1) V. D.P.R. 19-12-1981.
(1) Oltre alla rendita di cui all'art. 231 è corrisposto ai
superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo
le disposizioni dell'art. 85.
_________
(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 8.
(1) Le rendite per inabilità permanente e per morte sono
riliquidate ogni anno (2) a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni
dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori
dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate
nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
A tale
effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una
variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il
cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla
cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure
dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli
infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro
il 31 dicembre 1976.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la
determinazione della nuova retribuzione convenzionale terrà conto della
variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla
retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3
luglio 1980.
________
(1) Cosi sostituito dall'art. 3 della L. 10-5-1982, n. 251,
modificato dalla L. 28-2-1986, n. 41, art. 20, v. L. 31-12-1991, n. 412, art.
11.
(2) V. L. 28-2-1986, n. 41, art. 20.
A decorrere dal 1° giugno 1993 per i soggetti di cui all'art.
205, comma 1, lett. b) alla rivalutazione delle rendite agricole in godimento
si applica lo stesso coefficiente di variazione previsto per il settore
industriale dall'art. 116; v. L. 243/1993, art. 14, lett. c).
(1) Con decorrenza dal 1°
luglio 1967 agli invalidi per infortuni sul lavoro in agricoltura, già
indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale
23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in
rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre
1918, n. 188, per l'esecuzione del predetto decreto luogotenenziale con grado
di inabilità non inferiore al cinquanta per cento, sono concessi i seguenti
assegni-continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per
cento, se titolari di rendita vitaliza, lire diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per
cento, se liquidati in capitale, lire tredicimila; con grado di inabilità
dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila; con grado di
inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali
sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 218,
lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza
personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e
assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile
corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.
_______
(1) Sostituito dalla L 12-3-1968, n. 235, art. 2; v. anche L
27-12-1975, n. 780, art. 8; vedi anche D.P.R. 18-4-1979, art. 3.
Art. 236
Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'Istituto
assicuratore è tenuto ad erogare le medesime prestazioni sanitarie previste per
gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli
articoli 86 e seguenti.
Art. 237
Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i
casi di infortunio sul lavoro in agricoltura , agli obblighi stabiliti dagli
articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente
titolo (1).
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 883.
Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato
è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la
lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione
assoluta dal lavoro per più di tre giorni.
Detto certificato vale anche come denuncia dell'infortunio:
esso è compilato secondo un modulo speciale portante un talloncino per la
ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da
quello per le poste e le telecomunicazioni, sentito l'Istituto assicuratore.
Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti
moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della
circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende (1).
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le
notizie necessarie per completare il modulo, e firmarlo egli pure, quando ne
sia richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il
certificato sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della prima
assistenza, all'uffìcio postale per l'invio all'istituto assicuratore e,
qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sarà passibile
della penalità comminata dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di
ricevuta e lo consegna al mittente con la firma dell'impiegato di posta e col
timbro dell'uffico di accettazione e trasmette il certificato stesso,
raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere
il certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto assicuratore fermo l'obbligo
di redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso.
________
(1) I lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato
v. L. 26-2-1982 n. 54, art. 14.
Art. 239
Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da
doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai
trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del
certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi
del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia
all'Ispettorato del lavoro e al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio. Inoltre, in caso di infortunio mortale, il medico deve darne
avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore
dall'infortunio all'istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa.
Il Pretore nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non
più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo
dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli
articoli 56 e 62 e negli artt. 64 e 232.
Art. 240
Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale
di inchiesta deve essere, a cura del Pretore, rimessa al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 241
L'Infortunato è obbligato a dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di
lavoro o al preposto all'azienda.
Art. 242
Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre
giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata
come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità, quella
della prima visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato
guaritile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una
speciale dichiarazione nella denuncia.
Art. 243
Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul
lavoro in agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli articoli 94 e
seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Art. 244
L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a
sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto
dell'infortunato al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure
o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se
intrasportabile.
Art. 245
Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore
pronta comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o
ritardo della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve
inviare, altresì, il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo
tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e
messo a disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il
certificato di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì inviare
i certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti
dall'Istituto medesimo.
Art. 246
La spesa per i certificati-denuncia
e quella per i certificati di continuazione
e termini della malattia è a
carico dell'Istituto assicuratore, il quale
corrisponde i relativi compensi
nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li
rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che,
trattandosi dei primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal
quarto comma dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne
trasmetta copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con un'ammenda da
lire mille a lire quattromila (1).
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35, 8° comma.
Art. 247
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che
l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso
siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore
l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli
articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 231 del Codice di
procedura penale: le spese relative sono a carico dell'istituto assicuratore.
Art. 248
Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al
coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone cui sia comune il
diritto ad esigerla.
Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può
essere rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In
questo caso la procura deve essere vistata dal Sindaco.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 249
Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali
in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del
titolo primo, in quanto applicatili e non in contrasto, salvo quanto
diversamente disposto dalle norme che seguono (1).
_________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; v. sent. Corte Cost. n. 231
del 31-10-1986 che dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 209
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I
(L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello
stesso D.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione
della macchine"; sent. Corte Cost. n. 351 del 15-10-1987 che dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 3 Cost., degli artt. 209 e 249, D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 47
dell'11-11-1987).
La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende
avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta
presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia
al medico per più di quindicigiorni da quello dell'astensione al lavoro a causa
della malattia medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo
antecedente al giorno della denuncia.
La manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della
malattia stessa.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha
cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la
malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia
con il certificato medico.
Il medico, che
ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta
professionale, deve trasmettere il certificato-denuncia all'Istituto
assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità
previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare
inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto
assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.
Art. 252
Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà della
diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente presidenziale la
prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando
non sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.
La malattia dà luogo a rendita quando comporti un'inabilità
permanente di grado superiore al venti per cento (1).
Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale
sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i
superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all'art.
231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data della morte (2).
________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 30-5-1977 che
"dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 74, 2° comma, nella
parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia
professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul
lavoro".
(2) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533, art. 8.
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche
quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni
per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidità o
la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è
indicato nella tabella allegato n. 5 (1).
________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; sostituito dal D.P.R.
13-4-1994, n. 336 (a decorrere dal 22-6-1994).
Art. 255
L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di
accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per
i casi di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti
relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la
profilassi della stessa.
Capo V
ORGANIZZAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 256
L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata,
anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante
contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi
rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle
convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari,
i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei
terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla
lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere
commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme indicate
negli articoli successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale
sui fondi rustici deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi
dall'intendente di finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per
la riscossione dell'imposta erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col
presente articolo non consentono sovrimposte provinciali nè comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al
contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi di infortunio dei
lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia
provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino
un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente titolo.
Art. 258
I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di
assicurazione sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole
aziende, in applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono decisi
dall'intendente di finanza.
Art. 259
Il cinque per cento del contributo annuale deve essere
accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale
sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli
interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà
di un fabbisogno annuo.
Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi,
cessano quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito
dal comma precedente, ma debbono essere ripristinate quando il fondo stesso
venga risultare inferiore al limite suddetto.
Il fondo di riserva è investito in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o titoli equiparati alle cartelle
fondiarie, in acquisto di immobili e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi
dei capi I e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario,
approvato con regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 260
I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del
precedente articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di
credito.
La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in
operazioni di mutui ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene
depositata presso un istituto di credito di notoria solidità.
Art. 261
Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge
19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene
provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da
ricuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.
Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della
misura del contributo sono stabilite per gli esercizi di competenza in
relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministero per il lavoro
e la previdenza sociale.
Tale contributo è commisurato all'imposta o all'estimo
catastale dei fondi rustici ed è iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria, ai
sensi dell'art. 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso
in addizionale all'imposta stessa.
Il fabbisogno
di ogni esercizio è determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile
ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e per malattie
professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione
compreso l'ammortamento degli impianti, delle altre spese che l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a
sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennità e spese è effettuata
tenendo conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati
degli esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennità
di inabilità permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di
rendita che debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti
antecedentemente e per quelli che si prevede
avvengano nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi
degli esercizi precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono
essere portati gli avanzi di esercizi e gli interessi del fondo di riserva,
quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio è stabilito con delibera dei
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Art. 263
Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e
questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su
richiesta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ad apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo
assicurativo, sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per
colmare, in uno o più esercizi, i disavanzi precedenti.
Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare l'Istituto
assicuratore a colmarlo mediante prelevamenti dal fondo di riserva.
In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in
conformità del primo comma del presente articolo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche
prima che il fondo di riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259,
può apportare una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un
esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore al venti per cento
dell'onere di competenza.
Art. 264
I saggi dei contributi di assicurazione possono essere
stabiliti in ragione:
a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o
forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed
in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola,
in un numero di voci non superiore a cinque;
b) dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario per
le proprietà agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati
nella seconda parte del secondo comma dell'art. 257.
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le
proprietà agricole e forestali nelle quali le lavorazioni connesse,
complementari o accessorie, assumano una notevole importanza o che presentino
un particolare rischio di infortunio.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce
con suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.
Art. 265
I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura
sono determinati, in base al fabbisogno ed all'estensione complessiva dei
terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente della
mano d'opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e,
eventualmente, del rischio di infortunio.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione
le predette tariffe possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola
imposta sui terreni dovuta all'erario.
Art. 266
I saggi di contributo per estensione e coltura non possono
superare il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione
i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo
precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per
le colture.
Art. 267
I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al
rapporto fra il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni
dovuta all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le
tariffe per estensione e coltura.
Art. 268
I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di
giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i
quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono
determinati:
a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle
colture, se i predetti lavori sono compiuti su terreni per i quali sono
applicate le tariffe per estensione e colture;
b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il
complessivo contributo e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti sui
terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta.
I contributi per i lavori di coltivazione delle piante
situate in luoghi non soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano
applicabili le precedenti disposizioni sono determinati tenendo conto del
quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni.
Art. 269
Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il
fabbisogno dei contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Entro il termine
di 30 giorni dalla pubblicazione, le Province, i Comuni, le persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa
dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della Repubblica contro detto
decreto.
Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo
gli eventuali conguagli sui contributi degli esercizi successivi.
Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce
provvedimento definitivo.
Art. 270
La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti
quote addizionali all' imposta terreni, è affidata, con l'obbligo del non
riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le
stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per
la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio
delle esattorie, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo
aggio stabilito nei rispettivi contratti di appalto.
Art. 271
La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le
riscossioni dei contributi sono effettuate dall'istituto assicuratore
distintamente per ciascun esercizio per ogni Comune.
In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti
compresi nei ruoli dello stesso anno per l'imposta sui terreni.
A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro può avvalersi degli elementi esistenti presso gli
Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali
debbono concedere la consultazione gratuita degli atti agli incaricati
dell'Istituto predetto nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi con
decreto dei Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
La raccolta dei predetti dati può essere affidata anche, in
parte o in tutto, ai funzionari degli Uffici del catasto o delle imposte,
previo accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con
l'autorizzazione del Ministero delle finanze.
Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta
erariale sui fondi rustici l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli
Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
Art. 272
Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati
all'intendente di finanza, il quale li rende
esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perché
vengano pubblicati e consegnati all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per
i ruoli delle imposte sui
terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il
mese di gennaio, in piego
postale raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo,
ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i provvedimenti
opportuni.
Art. 273
L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli
esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fatto secondo il modulo
prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze,
può stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui
terreni indichino anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
Art. 274
Di concerto fra il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze può anche essere
stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per
alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione
dell'imposta erariale sui terreni.
Art. 275
I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di
tariffa applicata e gli altri
elementi in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di
contributo.
Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le
proprietà agricole e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita
fra le prevalenti colture, risultante dalla partita catastale di ciascun
contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle
voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture,
ai fini del raggruppamento delle voci di tariffa, sono stabilite con il decreto
che approva le tariffe. Le aziende che abbiano una proprietà complessiva
inferiore ad un ettaro, qualora debbono essere ad esse applicate le tariffe per
estensione e coltura, sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro
di terreno secondo il saggio più basso della tariffa fra quelli applicabili
alle rispettive colture.
Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le
frazioni non eccedenti il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un
ettaro intero.
I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per
ciascun contribuente alla imposta erariale principale iscritta a suo nome nei
ruoli dell'imposta sui terreni, indipendentemente dall'estensione e coltura
delle proprietà cui si riferisse l'imposta medesima salvo il diritto di reclamo
ai sensi dell'art. 277.
Art. 276
I contributi di assicurazione sono esigibili in rate
bimestrali alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni.
Il versamento all'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato,
senza possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con
l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni dalla
rispettiva scadenza bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata
suddivisa nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma
precedente e nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza della rata.
In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'esattore
deve corrispondere all'Istituto assicuratore un'indennità di mora nella misura
del due per cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se
il ritardo è superiore.
Nei casi inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento
delle rate, il ricevitore
provinciale è tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto, a
procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed
esattorie.
Art. 277
Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento e, in mancanza, della notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla
notificazione del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare
all'intendente di finanza competente per Provincia per chiedere la revisione o
correzione della rispettiva quota di contributo.
E ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta
fondiaria, qualora la quota di contributo iscritta al nome del reclamante, in
rapporto alla complessiva estensione catastale delle sue proprietà agricole e
forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti
superiore al saggio massimo per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio
della eccedenza.
Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il
contributo portato sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso
di quanto risultasse non dovuto.
Art. 278
Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici
errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni
di merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto
assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o
dagli Uffici distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le
risultanze dei registri catastali.
Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente
dovuto, ne avverte l'esattore perché sospenda la riscossione della somma
corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento
della rata di prossima scadenza.
Art. 279
Quando il ricorso
è accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua
decisione l'ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina lo sgravio
o il rimborso della maggior
somma iscritta nel ruolo.
Art. 280
La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in
originale al reclamante per mezzo del Sindaco del Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o
rimborso, l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore,
indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente costituisce provvedimento
definitivo.
Art. 281
Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale
decisione dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso
dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione
di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora
insoddisfatta o far apporre dal contribuente la quietanza del rimborso
ricevuto.
In occasione del versamento della successiva rata l'esattore
può imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o
rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.
Art. 282
Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall'art.
257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero
del lavoro e dalla previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non
sono soggetti al contributo stesso.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica
la sua decisione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e all'intendente di finanza, perché disponga lo sgravio o
il rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.
Art. 283
Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non
pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso
esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta
erariale, l'esattore non può promuovere una separata procedura per la quota del
contributo di assicurazione.
Quando, per l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga
riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze l'inesigibilità dell'imposta
prediale dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato
dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere
dall'Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione iscritto
al nome del contribuente stesso.
Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per
il solo contributo, l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i
documenti giustificativi dell'inesigibilità, salvo all'esattore, in caso di
rifiuto di rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso
all'intendente di finanza, entro il termine di novanta giorni dalla
comunicazione del rifiuto stesso.
Art. 284
Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non
toglie all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero
delle quote rimborsate.
Art. 285
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende
all'istituto assicuratore il conto
sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote
riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire
agli eventuali conguagli.
Capo VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 286
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11 si
applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.
Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei
procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di
assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di
indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, di
procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrano per l'applicazione
del presente titolo.
Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti
dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva,
sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art.
257.
Art. 287
(1) La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del
proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è
stabilito nel comma seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia
parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti
opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è
aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti
opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è
aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa
dell'assicurazione;
c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a
carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione
proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di
mezzadria o di colonia.
________
(1) V. L. 27-12-1973, n. 852.
Art. 288
Salvo i casi previsti dall'articolo precedente, chiunque
mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore
a sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila (1).
___________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 289
La vigilanza per
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).
__________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457, art. 23.
Art. 290
Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le
malattie professionali delle persone previste dall'art. 205 debbono essere
adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai
regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'agricoltura, sentite le proposte dell'istituto assicuratore, e sono
approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato (1).
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.
Titolo III
REGIMI SPECIALI
Capo I
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE DEI
MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI
STRANIERE
Art. 291
Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad
assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli
equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti per almeno due
terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per
i marittimi delle navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata
al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse
marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli
oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi
spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Art. 292
Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul
lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del
decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art.
21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del
presente decreto concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti
e gli assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni
nell'industria.
Art. 293
Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 (1),
si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
648 (2).
Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio
decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555 (3), convertito nella legge 17 marzo
1932, n. 375 (4), ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con
decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento
alla data del 1° luglio 1962, erogate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono
riliquidate sulla base di un salario annuo di lire trecentosettantamila (5).
Qualora il grado
di inabilità risulti inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad
estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in
base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765 (6), dell'ulteriore rendita spettante, calcolata
sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18
aprile 1950, n. 243 (7), ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo
corrisposti.
_________
(1) Per il testo
della L. 27-7-1962, n. 1115.
(2) Per il testo
della tabella vedi G.U. n. 173 del 13-7-1956; vedi anche L. 27-12-1975, n. 780,
art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 54 del 25-3-1981 che:
"dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 293, 1° comma, del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, limitatamente alle parole "nonché la tabella
allegata al D.P.R. 20-3-1956, n. 648".
(3) In G.U. n. 299 del 29-12-1931.
(4) In G.U. n. 99 del 29-4-1932.
(5) V. L. 10-5-1982, n. 251, artt. 9 e 13; L. 26-9-1984, n. 624.
(6) V. D.M. 8-11-1962 (G.U. n. 301 del 26-11-1962).
(7) In G.U. n. 118 del 24-5-1950.
Art. 294
Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse
marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli
effetti dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori
medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle
II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta
legge 19 gennaio 1963, n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime
richiamate nel precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962
nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e
motovela, e originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti
ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate,
con decorrenza 1° luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a
lire trecentosettantamila annue.
DISPOSIZIONI FINALI DEL
PROVVEDIMENTO
Art. 295
Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle
leggi relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme
di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 413 (1), restano in vigore nei limiti
della loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.
________
(1) Per il testo
della L. 15-4-1965, n. 413, v. pag. 125.
Art. 296
Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista
una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° luglio 1965.
Allegato N. 1
omissis
Allegato N. 2
omissis
Allegato N. 3
omissis
omissis
Allegato N. 6
Aliquote
percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base
annua per ogni mille lire di retribuzione
Colonna 1 = Grado di inabilità
Colonna 2 = Aliquota percentuale
Colanna 3 = Rendita base annua per 1000 lire
di retribuzione annua
1 |
2 |
3 |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
50 - |
55 |
|
41 |
56,01 |
230 |
|
71 |
71 - |
504 |
12 |
50,20 |
60 |
|
42 |
56,22 |
236 |
|
72 |
72 - |
518 |
13 |
50,40 |
66 |
|
43 |
56,43 |
243 |
|
73 |
73 - |
533 |
14 |
50,60 |
71 |
|
44 |
56,64 |
249 |
|
74 |
74 - |
548 |
15 |
50,80 |
76 |
|
45 |
56,85 |
256 |
|
75 |
75 - |
562 |
16 |
51 - |
82 |
|
46 |
57,06 |
262 |
|
76 |
76 - |
578 |
17 |
51,20 |
87 |
|
47 |
52,27 |
269 |
|
77 |
77 - |
593 |
18 |
51,40 |
93 |
|
48 |
57,48 |
276 |
|
78 |
78 - |
608 |
19 |
51,60 |
98 |
|
49 |
57,69 |
283 |
|
79 |
79 - |
624 |
20 |
51,80 |
104 |
|
50 |
57,90 |
289 |
|
80 |
100 - |
800 |
21 |
52 - |
109 |
|
51 |
58,11 |
296 |
|
81 |
100 - |
810 |
22 |
52,20 |
115 |
|
52 |
58,32 |
303 |
|
82 |
100 - |
820 |
23 |
52,40 |
121 |
|
53 |
58,53 |
310 |
|
83 |
100 - |
830 |
24 |
52,60 |
126 |
|
54 |
58,74, |
317 |
|
84 |
100 - |
840 |
25 |
52,80 |
132 |
|
55 |
58,95 |
324 |
|
85 |
100 - |
850 |
26 |
53 - |
138 |
|
56 |
59,16 |
331 |
|
86 |
100 - |
860 |
27 |
53,20 |
144 |
|
57 |
59,37 |
338 |
|
87 |
100 - |
870 |
28 |
53,40 |
150 |
|
58 |
59,58 |
346 |
|
88 |
100 - |
880 |
29 |
53,60 |
155 |
|
59 |
59,79 |
353 |
|
89 |
100 - |
890 |
30 |
53,80 |
161 |
|
60 |
60 - |
360 |
|
90 |
100 - |
900 |
31 |
54 - |
167 |
|
61 |
61 - |
372 |
|
91 |
100 - |
910 |
32 |
54,20 |
173 |
|
62 |
62 - |
384 |
|
92 |
100 - |
920 |
33 |
54,40 |
180 |
|
63 |
63 - |
397 |
|
93 |
100 - |
930 |
34 |
54,60 |
186 |
|
64 |
64 - |
410 |
|
94 |
100 - |
940 |
35 |
54,80 |
192 |
|
65 |
65 - |
422 |
|
95 |
100 - |
950 |
36 |
55 - |
198 |
|
66 |
66 - |
436 |
|
96 |
100 - |
960 |
37 |
55,20 |
204 |
|
67 |
67 - |
449 |
|
97 |
100 - |
970 |
38 |
55,40 |
211 |
|
68 |
68 - |
462 |
|
98 |
100 - |
980 |
39 |
55,60 |
217 |
|
69 |
69 - |
476 |
|
99 |
100 - |
990 |
40 |
55,80 |
223 |
|
70 |
70 - |
490 |
|
100 |
100 - |
1000 |
Allegato N. 7
Aliquote
percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base
annua per ogni mille lire di retribuzione (In vigore dal 1 luglio 1965)
Colonna 1 = Grado di inabilità
Colonna 2 = Aliquota percentuale
Colanna 3 = Rendita base annua per 1000 lire
di retribuzione annua
1 |
2 |
3 |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
2 |
3 |
11 |
50 - |
55 |
|
41 |
61 - |
250 |
|
71 |
100 - |
710 |
12 |
50,20 |
60 |
|
42 |
62 - |
260 |
|
72 |
100 - |
720 |
13 |
50,40 |
66 |
|
43 |
63 - |
271 |
|
73 |
100 - |
730 |
14 |
50,60 |
71 |
|
44 |
64 - |
282 |
|
74 |
100 - |
740 |
15 |
50,80 |
76 |
|
45 |
65 - |
292 |
|
75 |
100 - |
750 |
16 |
51 - |
82 |
|
46 |
66 - |
304 |
|
76 |
100 - |
760 |
17 |
51,20 |
87 |
|
47 |
67 - |
315 |
|
77 |
100 - |
770 |
18 |
51,40 |
90 |
|
48 |
68 - |
328 |
|
78 |
100 - |
780 |
19 |
51,60 |
98 |
|
49 |
69 - |
338 |
|
79 |
100 - |
790 |
20 |
51,80 |
104 |
|
50 |
70 - |
350 |
|
80 |
100 - |
800 |
21 |
52 - |
109 |
|
51 |
72 - |
367 |
|
81 |
100 - |
810 |
22 |
52,20 |
115 |
|
52 |
74 - |
385 |
|
82 |
100 - |
820 |
23 |
52,40 |
121 |
|
53 |
76 - |
403 |
|
83 |
100 - |
830 |
24 |
52,60 |
126 |
|
54 |
78 - |
421 |
|
84 |
100 - |
840 |
25 |
52,80 |
132 |
|
55 |
80 - |
440 |
|
85 |
100 - |
850 |
26 |
53 - |
138 |
|
56 |
82 - |
459 |
|
86 |
100 - |
860 |
27 |
53,20 |
144 |
|
57 |
84 - |
479 |
|
87 |
100 - |
870 |
28 |
53,40 |
150 |
|
58 |
86 - |
499 |
|
88 |
100 - |
880 |
29 |
53,60 |
155 |
|
59 |
88 - |
519 |
|
89 |
100 - |
890 |
30 |
54 - |
162 |
|
60 |
90 - |
540 |
|
90 |
100 - |
900 |
31 |
54,50 |
169 |
|
61 |
92 - |
581 |
|
91 |
100 - |
910 |
32 |
55 - |
176 |
|
62 |
94 - |
583 |
|
92 |
100 - |
920 |
33 |
55,50 |
183 |
|
63 |
96 - |
605 |
|
93 |
100 - |
930 |
34 |
56 |
190 |
|
64 |
98 - |
627 |
|
94 |
100 - |
940 |
35 |
56,50 |
198 |
|
65 |
100 - |
650 |
|
95 |
100 - |
950 |
36 |
57 - |
205 |
|
66 |
100 - |
660 |
|
96 |
100 - |
960 |
37 |
57,50 |
213 |
|
67 |
100 - |
670 |
|
97 |
100 - |
970 |
38 |
58 - |
220 |
|
68 |
100 - |
680 |
|
98 |
100 - |
980 |
39 |
59 - |
230 |
|
69 |
100 - |
690 |
|
99 |
100 - |
990 |
40 |
60 - |
240 |
|
70 |
100 - |
700 |
|
100 |
100 - |
1000 |
omissis
Allegato n. 9 (modello A)
omissis
)